Domanda
Alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 11442 del 20/12/1996 e dell'art. 4, co. 12, lett b) della Legge n. 92/2012, un'azienda può trasformare a tempo indeterminato il contratto a termine di un dipendente nonostante abbia ricevuto, lo scorso settembre, richiesta di diritto di precedenza da parte di un lavoratore "cessato" per scadenza di contratto a termine (stesse mansioni)?

Risposta
"Il diritto di precedenza nelle assunzioni è disciplinato dal comma 4-quater dell'art. 5 del D.lgs 368 del 2001 che stabilisce: "Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine". Il comma 4-sexies aggiunge:" Il diritto di precedenza (...) può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi (n.d.r. quest'ultimo termine si riferisce alle assunzioni a termine per svolgimento di attività stagionali) dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro".

Riepilogando, condizioni per l'esercizio del diritto di precedenza sono:

1) contratto a termine di durata superiore a sei mesi;

2) assenza di diverse disposizioni ad opera dei contratti collettivi;

3) assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i successivi 12 mesi e riferite alle stesse mansioni svolte durante il lavoro a termine;

4) manifestazione espressa del lavoratore di avvalersi del diritto de quo entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto e, in ogni caso, estinzione di tale diritto entro un anno.

Orbene, in presenza di tali condizioni, il datore di lavoro che assume ha diritto agli incentivi previsti dall'art. 4 comma 12 lett. b) della L.92/2012 che si riferisce anche al diritto di precedenza individuato dal D.lgs 368 del 2001.

Diversa è, invece, la questione relativa alla pronuncia citata (Cass. 11442 del 20.12.1996) che prende in considerazione l'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro in corso, sia pure instaurato con tipologia formativa. Nella fattispecie, infatti, la Corte aveva evidenziato che non era configurabile un diritto di precedenza del lavoratore licenziato rispetto ad un lavoratore il cui contratto di formazione veniva trasformato a tempo indeterminato poiché la disposizione richiamata a sostegno del diritto di precedenza (nella fattispecie, l'art. 15 comma 6 della L. 264/1949) si riferisce al diritto di precedenza nelle assunzioni mentre nel caso del rapporto di lavoro in corso, sia pure di tipologia formativa, non c'è nuova assunzione.


Fonte: IPSOA

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