Il credito d’imposta di cui all’art. 4 della legge n. 449 del 1997 si applicano a condizione che: a) l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al settembre 1997, l'incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti a tale data;. c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato. Pertanto, se, anche a seguito di atti non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro, quali, ad esempio, il recesso ("dimissioni") da parte del lavoratore, con riferimento ai lavoratori assunti nel periodo 1 ottobre 1997 - 31 dicembre 2000 (poi portato al 2001, per effetto della legge n. 448 del 2001), si verifica una riduzione del livello occupazionale raggiunto, ciò comporta, conseguentemente, una corrispondente revoca del credito, nel periodo d'imposta in cui detta riduzione è intervenuta, salvo che si verifichi la reintegrazione da parte dell'impresa del precedente livello occupazionale.

Sentenza n. 23080 del 14 dicembre 2012 (udienza 30 ottobre 2012)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Pivetti Marco – Est. Iofrida Giulia
Agevolazioni fiscali – Credito d’imposta per nuove assunzioni – Decremento del numero di occupati – Azione di recupero

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