La Corte di giustizia è stata chiamata a pronunciarsi su un ricorso per inadempimento, presentato dalla Commissione europea contro la Spagna, in relazione alla presunta difformità con la disciplina comunitaria in materia di Iva (segnatamente per violazione degli obblighi incombenti sugli Stati in forza dell’articolo 98 della direttiva 2006/112/CEE) di alcune specifiche disposizioni di diritto interno sulle aliquote d'imposta agevolate.

La normativa comunitaria
Al riguardo, l’articolo 98 della direttiva 2006/112 prevede che gli Stati membri possono adottare una o più aliquote IVA ridotte. Dette aliquote ridotte si applicano esclusivamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell’allegato III. L'allegato III prevede tra l’altro che le aliquote agevolate  trovino applicazione nei confronti di:
prodotti farmaceutici normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per i trattamenti medici  e veterinari;
apparecchi medici, materiale ausiliario ed altri strumenti medici, normalmente destinati ad allievare o  a curare invalidità per uso personale esclusivo degli invalidi.
Le questioni analizzate dalla Corte
In primo luogo, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla interpretazione della nozione di prodotti farmaceutici normalmente utilizzati per le cure mediche, la prevenzione delle malattie e i trattamenti medici e veterinari, di cui al citato allegato III. Si tratta di sapere se tale nozione possa comprendere sostanze medicinali che possono essere utilizzate abitualmente e in modo idoneo per la produzione di medicinali. Le aliquote ridotte possono trovare applicazione al ricorrere di due condizioni, che devono sussistere congiuntamente. Deve trattarsi, da un lato, di prodotti farmaceutici, dall’altro tali prodotti devono essere normalmente adoperati per cure mediche, per la prevenzione di malattie e per trattamenti medici e veterinari. La nozione di prodotto farmaceutico, pur comprendendo la nozione di medicinale deve essere interpretata attribuendo un significato più ampio rispetto alla nozione di medicinale.

Le condizioni richieste
Resta il fatto che, per rientrare nella categoria contenuta nell’allegato, i beni devono essere normalmente utilizzati per cure mediche, la prevenzione delle malattie, i trattamenti medici e veterinari. Da ciò deriva che tra i prodotti che possono godere dell’ aliquota agevolata rientrano soltanto i prodotti finiti che possono essere utilizzati direttamente dal consumatore finale, ad eccezione dei prodotti utilizzabili per la produzione di medicinali i quali devono essere ulteriormente trasformati.
Detta interpretazione è in linea con le finalità della direttiva, che consiste nel rendere meno onerosi e più accessibili al consumatore finale, alcuni beni ritenuti necessari.
Pertanto, l’allegato III della direttiva 2006/112 consente l’applicazione di una aliquota Iva ridotta per le sostanze medicinali soltanto nei limiti in cui siano idonee a essere adoperate direttamente dal consumatore finale per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per i trattamenti medici e veterinari.
Inoltre, quanto all’addebito mosso dalla Commissione allo Stato spagnolo in ordine all’applicazione di una aliquota agevolata alla categoria dei beni consistenti in dispositivi medici, materiale, apparecchi e strumenti che, oggettivamente considerati, possono essere utilizzati solamente al fine di prevenire, trattare, alleviare o curare malattie o affezioni dell’essere umano o degli animali, la Corte ha precisato quanto segue.

La funzione delle aliquote ridotte
Lo scopo dell’ applicazione delle aliquote Iva ridotte è diminuire il costo di alcuni beni essenziali  a vantaggio del consumatore finale.
Il costo dei dispositivi, degli strumenti, del materiale e degli apparecchi medici e veterinari difficilmente viene sostenuto dal consumatore, posto che si tratta di prodotti utilizzati principalmente dai professionisti del settore sanitario per la fornitura dei servizi, i quali possono essere a loro volta esentati dall’Iva secondo quanto indicato dall’articolo 132 della direttiva n. 112 del 2006.
Pertanto, l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata non può essere estesa ai dispositivi medici, al materiale, agli apparecchi e agli strumenti che possono essere adoperati esclusivamente al fine di prevenire, trattare, alleviare o curare malattie o affezioni dell’essere umano o degli animali.
Inoltre, è stato mosso anche un addebito sull’applicazione di una aliquota Iva ridotta per i beni utilizzati per alleviare le disabilità fisiche degli animali; al riguardo, la Corte ha rilevato che la disciplina agevolativa può trovare applicazione solo per gli apparecchi medici destinati a curare le disabilità degli esseri umani; difatti, il termine invalido può essere riferito solo alle persone e non già agli animali colpiti da una invalidità fisica.
Del resto, se la norma comunitaria avesse voluto includere anche gli animali, lo avrebbe fatto espressamente.

I dispositivi destinati all’uso generale
Infine la Corte si è pronunciata sull’ultimo addebito mosso dalla Commissione europea allo Stato spagnolo, relativo alla applicazione di una aliquota Iva ridotta per gli strumenti e i sussidi tecnici utilizzati essenzialmente per alleviare le disabilità fisiche degli esseri umani, che non siano destinati all’uso personale esclusivo degli invalidi.
Al riguardo la Corte ha rilevato che, dalla disciplina prevista nell’ambito dell’allegato, non sono contemplati dispositivi destinati all’uso generale. Difatti, l’obiettivo di diminuire  il costo per il consumatore finale di alcuni beni essenziali, non consente di giustificare l’applicazione di una aliquota Iva ridotta ai dispositivi  medici di uso generale utilizzati dagli ospedali e dai professionisti dei servizi sanitari. Ne deriva che agli strumenti e ai sussidi tecnici utilizzati per alleviare le disabilità fisiche degli esseri umani, che non sono destinati all’uso personale esclusivo degli invalidi, non può applicarsi l’aliquota Iva ridotta.


Fonte: sentenza 17 gennaio 2013 causa C-360 del 2011

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