È giovedì 31 gennaio la data da ricordare per chi possiede auto con potenza superiore a 35 kw, motocicli e vetture oltre i 185 kw che scontano la soprattassa erariale: chiamati alla cassa sono gli automobilisti con il bollo in scadenza a dicembre 2012 e i proprietari di mezzi immatricolati tra il 22 dicembre e il 21 gennaio scorso.
Infatti tutti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari del veicolo al Pubblico registro automobilistico devono versare la tassa automobilistica alla regione di residenza anagrafica, poiché le competenze sono passate alle Regioni. Unica eccezione riguarda coloro che risiedono nelle regioni Piemonte e Lombardia che hanno tempo per pagare il bollo delle vetture immatricolate tra i l 1° e il 31 gennaio fino al prossimo 28 febbraio.

La “tassa di proprietà” chi la paga
Il bollo è divenuto una tassa di proprietà e non più una tassa di circolazione e, di conseguenza, la ricevuta non deve più essere esposta ma deve essere custodita a casa insieme alle altre ricevute di pagamento. Dal 1999 sono le regioni a statuto ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano a stabilire le tariffe (che possono essere aumentate fino al 10% rispetto alla base) e le esenzioni o agevolazioni particolari in base al tipo di veicolo o di alimentazione.
Inoltre dal 1° gennaio 2007 il sistema di calcolo del bollo non si basa più sulla sola potenza del veicolo ma tiene conto anche della classe di emissioni (Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5) che ne determinano l’incremento dovuto al livello di inquinamento prodotto.
Per determinare il corretto importo del bollo i proprietari di auto con potenza superiore a 35 kw e di motocicli possono utilizzare l’applicazione disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate che consente il calcolo in due modi: il primo prevede il calcolo in base ai dati tecnici (potenza in kw o cv, direttiva euro, regione di immatricolazione, tipologia del veicolo); il secondo si effettua in base alla targa e permette il calcolo della tassa automobilistica al momento della richiesta, con eventuali sanzioni e interessi:

Superbollo per “supercar”
I proprietari (e anche gli usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria) di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185kw devono pagare una addizionale erariale alla tassa automobilistica pari a 20 euro per ogni kw eccedente il limite stabilito, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dei veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%.
Il superbollo non è più dovuto decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Bollo in pagamento … ma non per tutti lo stesso importo
Come già detto sono le singole regioni che stabiliscono l’importo, le esenzioni e le agevolazioni per il pagamento della tassa.
In ogni caso alcune condizioni sono stabilite per tipologie di auto: quelle elettriche sono esenti dalla tassa automobilistica per i primi cinque anni dall’immatricolazione e successivamente scontano una riduzione del 75% in tutte le regioni ad eccezione di Lombardia e Piemonte dove continuano a mantenere permanentemente l’esenzione.
Stesse agevolazioni sono previste anche per le auto a gas metano o Gpl che, in generale, hanno uno sconto del 75% con punte più elevate (fino all’esenzione totale nella Provincia autonoma di Bolzano e nelle regioni Piemonte e Lombardia).
Esenzioni totali sono previste per le auto con almeno 30 anni (che pagano una tassa di circolazione fissa solo nel caso di utilizzo su strada); anche per le auto con almeno 20 anni è prevista la stessa esenzione a patto che possano essere considerate di particolare interesse storico o collezionistico.
Per le autovetture intestate ai portatori di handicap, o a persone che li hanno a loro carico, con cilindrata compresa entro 2.000 cm3, se a benzina, o entro 2.800 cm3, se alimentate a gasolio, non è dovuta la tassa di circolazione.

Dove pagare?
Il pagamento può avvenire in molti luoghi e con modalità diverse: presso le delegazioni Aci, gli sportelli postali, le banche convenzionate, le agenzie di pratiche auto e le tabaccherie autorizzate, o collegandosi via web al sito delle Poste italiane o dell’Aci (Bollonet) pagando tramite carta di credito, o, infine, tramite il telefono (n. 199711711) utilizzando il servizio Telebollo.
I servizi Telebollo e Bollonet sono gestiti dall’Aci e possono essere utilizzati solo per i versamenti in favore di Regioni e Province convenzioniate con l’Automobil Club d’Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano).

Se salta la scadenza, il rimedio c’è
Nel caso di pagamento dopo il termine del 31 gennaio il proprietario del mezzo può “rimediare” pagando sanzioni e interessi oltre all’imposta.
In caso di ravvedimento entro il 14 febbraio l’interessato pagherà una sanzione ridotta pari allo 0,2% per ciascun giorno di ritardo (utilizzando il cosiddetto “ravvedimento sprint”); a partire dal 15 febbraio e entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, il contribuente si potrà “mettere in regola” - attraverso il “ravvedimento breve” - pagando una sanzione ridotta al 3% della tassa; oltre il trentesimo giorno, ma entro un anno dal termine stabilito, la sanzione passa al 3,75%. In tutti questi casi sono dovuti gli interessi legali calcolati sui giorni di ritardo al tasso del 2,5% annuo.
Oltre l’anno di ritardo non è più possibile utilizzare il ravvedimento operoso ed è dovuta la sanzione piena del 30%.



Fonte: Agenzia Entrate

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