E’ soggetta all’imposta di successione l’acquisto di un legato da parte di un’associazione legalmente riconosciuta che ha finalità non esclusiva di assistenza sociale?

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, non sono soggetti all’imposta di successione i trasferimenti a favore di associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e di fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge n. 461/1998.
Prevede il successivo comma 2 che i trasferimenti a favore di associazioni legalmente riconosciute, diverse da quelli indicate, non sono soggetti all’imposta se sono stati disposti per le finalità di cui al comma 1.
Nel caso oggetto del quesito, il beneficiario non è soggetto a imposta ma deve dimostrare, entro cinque anni dall’acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore. In mancanza di tale dimostrazione, bisognerà versare l’imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.


Fonte: Agenzia Entrate

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