Parità di trattamento, ai fini della disapplicazione automatica della disciplina sulle società in perdita sistematica, ai beni propri e a quelli acquisiti tramite contratti di leasing. Anche questi ultimi, quindi, come avviene per gli ammortamenti dei beni propri, possono essere esclusi dai costi della produzione di cui alla lettera B) del conto economico, rilevanti per la determinazione del margine operativo lordo (Mol).

Il chiarimento, contenuto nella risoluzione n. 107/E dell'11 dicembre, non è di scarsa rilevanza per le società in perdita sistemica. Tra le situazioni oggettive, infatti, individuate del provvedimento 11 giugno 2012 dell'Agenzia delle Entrate, che determinano la disapplicazione automatica della speciale disciplina a esse diretta - articolo 2, commi 36-decies e seguenti del Dl 138/2011 - è indicata, alla lettera f), la presenza di un Mol positivo.

In particolare, rispondendo al caso concreto oggetto della risoluzione odierna, l'Amministrazione risponde al quesito di una società con Mol negativo esclusivamente a causa dell'acquisto di mobili avvenuto in leasing.
La risoluzione ricorda che il margine operativo lordo è dato dalla "differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alla lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile. A tale fine i costi della produzione rilevano al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13) della citata lettera B)".

In pratica, l'istante fa presente che, potendo equiparare i canoni di leasing agli ammortamenti, alle svalutazioni e agli accantonamenti individuati dal provvedimento dell'11 giugno, il segno negativo del Mol della società si sarebbe trasformato in un "+" e l'azienda avrebbe beneficiato della disapplicazione senza dover presentare la preventiva istanza di esclusione (articolo 30, comma 4-bis, legge 724/1994).

L'Agenzia, d'accordo con l'istante, ritiene sostanzialmente equivalente l'acquisto di un bene proprio e l'acquisizione di immobili strumentali all'esercizio dell'impresa tramite contratti di locazione finanziaria (articolo 102, comma 7, del Tuir), principio già ribadito nella risoluzione 19/2004 e nella circolare 28/2011.

Soluzione positiva, quindi, per l'istante, che dovrà escludere i canoni di leasing indicati in bilancio dai costi della produzione di cui alla lettera B) del conto economico (articolo 2425 del codice civile), a prescindere dalle scelte contabili adottate e dalla data di stipula e dalla durata dei relativi contratti.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top