Il secondo correttivo al Codice del processo amministrativo ha introdotto modificazioni limitate al testo precedente, in qualche caso, però, significative. L'innovazione piu` rilevante attiene al regime della competenza, per quanto concerne l'impugnazione degli atti presupposti e per quanto concerne la modalita` con la quale la questione di competenza puo` essere sollevata. Altre modificazioni riguardano il contenuto del ricorso, la cosiddetta condanna pubblicistica, la contestazione anticipata dei provvedimenti relativi all'ammissione delle liste nel giudizio elettorale e la riassunzione a seguito dell'annullamento con rinvio pronunziato dal giudice di secondo grado. E' stata, infine, introdotta la firma digitale. Si tratta, nella sostanza, di un affinamento della disciplina previgente, che dimostra come il Codice del processo amministrativo sia stato favorevolmente recepito.
Considerazioni introduttive
Con il D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160 e` stato approvato il cosiddetto secondo correttivo al Codice del processo amministrativo, che contiene un numero tutto sommato ridotto di correzioni ed integrazioni al Codice gia` vigente.
Come gia` avvenuto in sede di approvazione del Codice e in sede di approvazione del primo correttivo anche in questo caso il testo definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri ed emanato dal Presidente della Repubblica e` piu` ‘‘leggero’’ del testo proposto dall’apposita Commissione: in particolare, la Commissione aveva proposto di modificare il regime dell’azione risarcitoria a tutela di interessi legittimi, ampliando ad un anno il termine di prescrizione ma escludendo la possibilita` di esperire l’azione autonomamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza resa sull’azione di annullamento.
Questa innovazione non e` stata introdotta e, per il vero, e` difficile criticare l’atteggiamento dell’esecutivo poiche´, in una materia cosı` delicata, e` probabilmente opportuno non introdurre troppo spesso delle variazioni (anche se, come e` noto, sul sistema vigente pende una questione di legittimita` costituzionale promossa dal TAR Sicilia).
Come gia` e` avvenuto nel primo correttivo, le modificazioni introdotte sono, in qualche caso, meramente di drafting o di pulizia formale, in qualche altro caso sono di rilievo sostanziale. L’attenzione dovra` essere portata, evidentemente, su queste seconde.


Fonte: IPSOA

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