La possibilità di usufruire dell’agevolazione di cui al DPR n. 633 del 1972, art. 4, e art. 111 TUIR deriva dal concorso di due specifiche circostanze: a) dall’esclusione della qualificazione dell’attività svolta come attività commerciale, in ragione dell’affinità e strumentalità della stessa con i fini istituzionali; b) dallo svolgimento dell’attività unicamente in favore dei soci. L’inclusione dei terzi fra i soggetti potenzialmente destinatari di attività di natura non commerciale non incide, dunque, sulla necessità che ai fini di usufruire delle agevolazioni di cui al DPR n. 633 del 1972, art. 4, e art. 111 TUIR, ne vengano integrati tutti quanti i requisiti, e cioè la natura non commerciale dell’attività svolta, e il suo indirizzarsi unicamente ai soci.

Sentenza n. 21406 del 30 novembre 2012 (udidenza 4 ottobre 2012)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Merone Antonio – Est. Valitutti Antonio
Iva – Operazioni fuori campo – Attività di bar all’interno di strutture associative – Rapporto di strumentalità tra detta attività e le finalità istituzionali dell’ente

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