Domanda
Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico di questo Ente (soggetto al Patto di Stabilità) ha richiesto all'ufficio personale di poter assumere un Istruttore Amministrativo a tempo determinato attraverso l'istituto del comando da un Comune limitrofo. Si chiede se l'assunzione in comando deve essere considerata un'assunzione a tempo determinato e se le spese di personale che l'Ente scrivente rimborserà al Comune di origine del dipendente dovranno essere considerate nel conteggio per il calcolo del 50% della spesa di personale a tempo determinato anno 2009.

Risposta
In merito alla questione posta si segnalano due recenti Delibere della Corte dei Conti - Liguria e della Corte dei Conti - Toscana, in particolare:

- la Corte dei Conti della Liguria, con la Delibera n. 7/2012, ha disposto che: "In applicazione del principio di neutralità finanziaria sopra enunciato, nella diversa fattispecie ora all'esame, quale è quella del limite di assunzione del personale a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, la spesa relativa al personale utilizzato in posizione di comando può essere esclusa dall'ambito applicativo di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 a condizione che la medesima spesa sia figurativamente mantenuta dall'Ente cedente ai soli fini dell'applicazione della norma richiamata";

- la Corte dei Conti della Toscana, con la Delibera n. 6/2012, ha disposto che: "Le acquisizioni di personale in comando o distacco non possono formalmente essere annoverate tra le forme "a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa" il cui utilizzo è limitato dall'art. 9, comma 28, della L. 122/2010 citato. Inoltre la ratio della suddetta limitazione non va cercata nel proposito di ridurre il ricorso al comando o al distacco, che anzi incontrano il favore del legislatore in quanto perseguono una distribuzione efficiente del personale evitando un incremento della spesa pubblica globale, ma va cercata nella volontà di limitare la spesa connessa all'utilizzo delle forme di lavoro flessibile ivi elencate (sottoponendo le stesse ad uno specifico limite) che, al contrario di un comando o distacco, generano anche un incremento della spesa pubblica globale oltre che della spesa di personale del singolo ente locale. Fermo restando che la spesa che deriva dall'utilizzo del personale in comando o distacco va comunque inclusa nei limiti imposti dal legislatore alla spesa di personale (art. 1, comma 557 e 562 della L. 296/2007 e ss.mm. e art. 76, comma 7 L. 133/2008 e ss.mm.)";

- la Corte dei Conti della Calabria, con la Deliberazione n. 41/2012, ha disposto che: "... pure con riferimento alla specifica disposizione limitativa recata dall'articolo 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, le considerazioni svolte orientano l'interprete nel senso di ritenere la spesa relativa al personale utilizzato in posizione di comando esclusa dall'ambito applicativo della norma, purché sia garantito il principio di neutralità finanziaria dell'istituto, e dunque a condizione che la medesima spesa sia figurativamente mantenuta dall'Ente cedente ai soli fini dell'applicazione della norma richiamata (in questi termini, Corte dei Conti, sez. controllo Liguria, Deliberazione n. 7/2012). Da ultimo, pare infine appena il caso di sottolineare come la spesa derivante dall'utilizzo del personale in comando o distacco vada comunque computata ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dal legislatore alla spesa di personale degli enti locali (art. 1, comma 557 e 562 della L. 296/2006 e ss.mm.)".

Pertanto, ad avviso dello scrivente, Codesto Comune potrà procedere alla temporanea copertura del posto di Istruttore Amministrativo con il ricorso all'istituto del comando, senza considerare la spesa per tale assunzione fra le spese di personale a tempo determinato utili per il calcolo del rispetto del 50% delle spese di personale sostenute allo stesso titolo nell'anno 2009, dato che: "Le acquisizioni di personale in comando o distacco non possono formalmente essere annoverate tra le forme "a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa" il cui utilizzo è limitato dall'art. 9, comma 28, della L. 122/2010"; allo stesso tempo, l'Ente dovrà verificare, prima dell'assunzione, il rispetto delle limitazioni imposte dall'art. 1, comma 557, della L. 27-12-2006 n. 296 e dell'art. 76, comma 7, del D.L. 25-06-2008, n. 112. Si fa presente, comunque, che deve essere garantito il principio di neutralità finanziaria del comando ovvero che la spesa sia figurativamente mantenuta dall'Ente cedente ai soli fini dell'applicazione della norma.


Fonte: IPSOA

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