Il 21 dicembre 2011 la Conferenza permanente Stato-Regioni e Province Autonome ha approvato due importanti Accordi che disciplinano le caratteristiche dei corsi di formazione obbligatori per il Datore di lavoro che intende svolgere in prima persona l'incarico di Rspp; Dirigenti; Preposti; Lavoratori. A causa dei molteplici dubbi inter-pretativi ed applicativi sollevati già all'indomani della pubblicazione dei due Provvedimenti, la medesima Conferenza Stato-Regioni ha successivamente approvato un ulteriore Accordo, datato 25 luglio 2012, che fornisce ulteriori indicazioni per un'applicazione coerente dei loro contenuti.
Obbligo di formazione
La formazione e` una delle misure cardine previste dall’attuale legislazione per garantire la sicurezza e salute dei lavoratori. L’imposizione alle aziende di mettere a disposizione dei lavoratori ambienti di lavoro, macchine, impianti, attrezzature «sicuri» non e` da sola sufficiente a raggiungere l’obiettivo di impedire gli infortuni se essa non si accompagna con la garanzia della consapevolezza da parte dei lavoratori dei rischi comunque presenti (cosiddetto «rischio residuo») e la conoscenza da parte degli stessi delle misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminarli o ridurli al minimo. Basti semplicemente considerare quanti siano gli incidenti sul lavoro riconducibili al cosiddetto «fattore umano», non dovuti a mera disattenzione, ma ad una non adeguata conoscenza circa l’uso di macchine attrezzature o sostanze pericolose. Allo stesso modo, i soggetti garanti della sicurezza e salute dei lavoratori, ovvero datore di lavoro, dirigenti e preposti devono essere consapevoli degli impatti che le loro decisioni possono avere sull’integrita` psicofisica dei propri lavoratori e devono preventivamente definire ed attuare, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze, le relative misure di prevenzione e protezione. Partendo da questo semplice presupposto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, cosiddetto «Testo unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro», inserisce la formazione di dirigenti, preposti e lavoratori tra le «misure generali di tutela» di cui all’articolo 15, nel quale vengono definiti i lineamenti essenziali della prevenzione, una sorta di premessa degli obblighi che poi vengono specificati nei successivi articoli.


Fonte: IPSOA

0 commenti:

 
Top