A decorrere dall'anno d'imposta 2005, per i soggetti che cedono beni o prestano servizi nei confronti degli esportatori abituali senza l'applicazione dell'IVA, sussiste l'obbligo della comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute. Al fine di ridurre alcuni adempimenti tributari, a decorrere dal 2 marzo 2012, sono state modificate le condizioni che impongono ai fornitori di comunicare le dichiarazioni di intento ricevute (D.L. n. 16/2012, conv. in Legge n. 44/2012).
Nuove regole
In particolare, e` stato previsto che tali comunicazioni debbano essere inviate all’Agenzia delle Entrate entro il termine per l’effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione d’imposta, anziche´ entro il giorno 16 del mese successivo, senza alcuna distinzione tra soggetti mensili e trimestrali. In sostanza, l’obbligo di comunicazione non e` piu` correlato al mero ricevimento della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale, ma alla concreta realizzazione di forniture in sospensione d’imposta, in assenza delle quali il contribuente non e` piu` sanzionabile. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha previsto l’invio della comunicazione anche anticipatamente alla emissione di fatture non imponibili (R.M. n. 82/E, 2012).

Periodicita` di presentazione
Per effetto delle modifiche apportate dal provvedimento in esame, l’invio della comunicazione va ora effettuato, nell’ipotesi di dichiarazione di intento ricevuta nel mese di maggio e prima operazione senza applicazione dell’IVA effettuata nel mese di giugno:
— entro il 16 luglio (contribuente mensile) o entro il 16 agosto (contribuente trimestrale);
— con la vecchia normativa, l’invio doveva essere effettuato entro il 16 giugno.


Fonte: IPSOA

0 commenti:

 
Top