Domanda
Nel caso di un dipendente cui - dal 01/01/2011, viene effettuata mensilmente trattenuta per cessione 1/5 dello stipendio a seguito di stipula di un finanziamento; - il Tribunale, con ordinanza, stabilisce una trattenuta per pignoramento di un ulteriore quinto con decorrenza 05/2012; - Equitalia emette atto di pignoramento, notificato il 23/11/2012, per tributi-compensi-spese-diritti. Quale è il limite massimo della trattenuta a carico del dipendente e con quale precedenza soddisfare i vari creditori?

Risposta
La legge prevede la possibilità di coesistenza in busta paga della cessione del credito e di pignoramento, ma in ogni caso la riduzione dello stipendio netto non può essere magggiore di 2/5 (due quinti).

Si tenga conto, però, che con il Decreto fiscale 2012 sono stati intrdotti nuovi limiti alla pignorabilità inferiori a quelli fissati dal codice civile, per debiti erariali minori o uguali a 5.000 EUR. In particolare, per i debiti esattoriali:

- fino a 2.000 euro, la quota massima pignorabile è pari a 1/10 (un decimo) dello stipendio o pensione netta;

- compresi tra 2.000 e 5.000 euro, la quota massima pignorabile è pari a 1/7 (un settimo);

- superiori a 5.000 euro, la quota massima pignorabile resta quella prevista dalla legge e cioè 1/5 (un quinto).

Per tutti i debiti di altra natura (verso banche, finanziarie, terzi, etc.) la quota massima pignorabile resta pari a 1/5.

In linea di massima, la precedenza deve essere data al pignoramento.


Fonte: IPSOA

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