La circostanza che un’impresa commerciale dichiari per più anni di seguito rilevanti perdite, nonché un'ampia divaricazione tra costi e ricavi, costituisce una condotta commerciale anomala, sufficiente a giustificare da parte dell'erario una rettifica della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 600, articolo 39, a meno che il contribuente non dimostri concretamente l'effettiva sussistenza delle perdite dichiarate. In tali casi è consentito all'Ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici, maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente (Cassazione 6337/02, 1711/07, 26130/07). Infatti, ricorre l'ipotesi di "contabilità inattendibile per comportamenti economicamente ingiustificati" ogniqualvolta si rilevino esiti antieconomici (Cassazione 26635/08), non ragionevoli (Cassazione 23635/08) e contrari ai canoni imprenditoriali (Cassazione 18875/07).

Sentenza n. 21810 del 5 dicembre 2012 (udienza 29 ottobre 2012)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Virgilio Biagio - Est. Cirillo Ettore
Accertamento – Condotta commerciale c.d. anomala – Gravi incongruenze tra il risultato d’esercizio e l’analisi della contabilità – Onere della prova contraria a carico del contribuente

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