La risoluzione n. 106/E dell'11 dicembre fornisce importanti chiarimenti in materia di addizionali, comunali e regionali, all’Irpef, in particolare per quanto concerne l’individuazione dell’aliquota delle addizionali di compartecipazione da applicare sui compensi, indennità e/o rimborsi forfetari di spesa erogati, nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dall’Unire, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque altro organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche.
Il documento di prassi prende le mosse da un’istanza di interpello, con la quale si chiede una pronuncia dell’Agenzia delle Entrate in ragione dell’entrata in vigore del Dl 201/2011 (il decreto “Salva Italia”), con particolare riferimento all’articolo 28 che, nell’aumentare l’aliquota di base dell’addizionale regionale all’Irpef, nulla ha disposto in relazione all’aliquota dell’addizionale di compartecipazione.

Preliminarmente, va detto che il legislatore, in considerazione della specificità, particolarità e finalità di tale settore, ha riconosciuto un regime fiscale di favore ai compensi erogati agli sportivi dilettanti.
Infatti, se tali compensi (percepiti complessivamente nel periodo d’imposta) non superano i 7.500 euro, lo sportivo dilettante non subisce alcuna tassazione. Nell’ipotesi in cui tale limite viene superato, sulle somme eccedenti il predetto importo, il soggetto erogante sarà tenuto a operare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta, ai fini Irpef, del 23% ovvero nella misura fissata per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali, comunali e regionali, di compartecipazione all’Irpef.
Più precisamente, se il compenso non supera i 28.158,28 euro la predetta ritenuta, da operarsi solo su 20.658,28 euro, è a titolo d’imposta ovvero, in assenza di altri redditi, lo sportivo non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi; mentre, se il compenso è superiore, la ritenuta è a titolo di acconto sulla parte eccedente i 28.158,28 euro. Come anticipato, tali ritenute, ove dovute, devono essere maggiorate delle addizionali, regionali e comunali, di compartecipazione all’Irpef.

Al riguardo, l’aliquota dell’addizionale regionale di compartecipazione, è fissata (articolo 50, Dlgs 446/1997) nella misura dello 0,90% e, fino al 6 dicembre 2011, coincideva con l’aliquota di base dell’addizionale regionale (articolo 6, Dlgs 68/2011). Quest’ultima è stata rideterminata nella misura dell’1,23% (articolo 28 del Dl 201/2011), salvo il potere della regione di aumentarla o diminuirla, con propria legge, entro determinati limiti fissati dal legislatore.

Un’interpretazione letterale degli interventi legislativi, porterebbe a ritenere le aliquote in esame (regionale e di compartecipazione all’Irpef) svincolate l’una dall’altra e non coincidenti, con la conseguenza che sugli imponibili erogati agli sportivi dilettanti, andrebbe effettuata una ritenuta Irpef del 23% e un’altra dello 0,90%, a titolo di addizionale regionale di compartecipazione all’Irpef.
Una visione logico-sistematica, invece, porterebbe a ritenere che il riferimento alle aliquote di compartecipazione deve essere considerato tenendo conto sia dell’evoluzione normativa riguardante il ruolo dell’addizionale regionale nell’ambito della più ampia riforma in materia di federalismo fiscale, sia in ragione della circostanza che sui compensi in esame il legislatore, nel fissare la misura della ritenuta ai fini Irpef, fa riferimento a quella più bassa, ossia a quella prevista per il primo scaglione di reddito.
Conseguentemente, si dovrebbe ritenere che anche con riguardo all’individuazione dell’aliquota della ritenuta da applicare a titolo di addizionale regionale di compartecipazione all’Irpef, si debba far riferimento all’aliquota più bassa ovvero a quella di base, fissata nella misura dell’1,23 per cento.

L’Agenzia delle Entrate, sulla base del parere fornito, al riguardo, dal ministero dell’Economia e delle Finanze, con la risoluzione in esame, ha precisato, invece, che l’aliquota dell’addizionale regionale di compartecipazione va individuata in quella concretamente deliberata dalla regione titolare del tributo.

Pertanto, qualora l’aliquota dell’addizionale regionale all’Irpef non è stabilita dalla regione in misura fissa, bensì differenziata per scaglioni di reddito, per individuare quella dell’addizionale di compartecipazione deve essere considerata l’aliquota più bassa deliberata dalla stessa regione.
Quindi, prosegue l’Agenzia, “le società e gli enti eroganti … in sede di effettuazione della ritenuta a titolo di addizionale regionale di compartecipazione, dovranno individuare l’aliquota deliberata dalla regione nella quale il beneficiario dell’emolumento ha il domicilio fiscale”.

Analoghe conclusioni, poi, per quanto concerne l’individuazione dell’aliquota dell’addizionale comunale di compartecipazione. Al riguardo, l’interpellante riteneva non applicabile alcuna ritenuta a tale titolo (in considerazione della mancata emanazione dei decreti interministeriali, ai quali il legislatore riservava il potere di fissare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale).

Il documento di prassi, invece, nel riportare il parere fornito dal dipartimento Finanze, ha precisato che la mancata emanazione dei decreti interministeriali non impedisce l’applicazione del tributo, dal momento che i comuni, con proprio regolamento possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’Irpef.


Fonte: Agenzia Entrate

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