Domanda
Sono socio di cooperativa edilizia da cui ho acquistato casa. Sono diventato possessore dell'immobile (con consegna delle chiavi). Diventerò proprietario al momento del rogito (in data non ancora definita).
In qualità di socio di cooperativa e possessore dell'immobile è a mio carico il pagamento IMU o a carico della cooperativa?
In secondo luogo l'immobile (non abitato e ancora non completamente abitabile) è da considerarsi quale abitazione principale?

Risposta
Si presume che il riferimento del lettore sia alle cooperative edili a proprietà indivisa.
Il penultimo periodo del comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 stabilisce che la detrazione per l'abitazione principale "si applica alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/92", vale a dire (anche) alle "unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari".
È da ritenere che il richiamo alla "suddetta detrazione" ricomprenda per tali soggetti (cooperative edilizie a proprietà indivisa e Iacp) anche l'ipotesi in cui i comuni deliberino di "disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta", mentre non appare applicabile, in quanto non pertinente al caso di specie, l'ulteriore previsione ex lege, introdotta in fase di conversione del D.L. n. 201/2011, di maggiorazione della detrazione in funzione del numero dei figli conviventi di età non superiore a 26 anni, trattandosi di ipotesi strettamente inerente a persone fisiche che possiedano in proprio l'unità immobiliare destinata ad "abitazione principale" e quindi esse stesse soggetti passivi dell'Imu, mentre nel caso in esame soggetti passivi sono le cooperative a proprietà indivisa e gli Iacp.
Le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa e gli alloggi Iacp (se assegnati in conformità a quanto disposto dalla norma) fruiscono di diritto ai fini Imu della sola detrazione (e non anche dell'aliquota ridotta salvo che il Comune non deliberi in merito) prevista per l'"abitazione principale".
Il possesso dell'immobile determina il momento di pagamento dell'IMU per il socio di cooperativa e per il requisito dell'abitazione principale occorre avere la dimora e la residenza.


Fonte: Agenzia Entrate

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