Cosa avviene dei beni, in caso di scioglimento di un’organizzazione di volontariato?

In base all’articolo 5 della legge n. 266/91, in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato, operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.


Fonte: Agenzia Entrate

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