Un pensionato può rateizzare il canone Rai? Quali sono i criteri? Cosa accade in caso di cessazione del trattamento pensionistico?

I pensionati possono pagare a rate il canone di abbonamento alla televisione tramite trattenuta effettuata dagli enti pensionistici. Possono richiedere la rateizzazione i titolari di prestazioni pensionistiche con erogazione mensile, di natura previdenziale o assistenziale (come l’assegno sociale e di invalidità civile), che abbiano avuto nell’anno precedente l’istanza un reddito di pensione non superiore a 18mila euro. Il titolare dell’abbonamento alla televisione deve coincidere con il titolare della pensione.
La richiesta del pensionato al proprio ente ha validità annuale e deve essere effettuata entro il 15 novembre dell’anno precedente quello cui l’abbonamento annuale si riferisce.
Se il soggetto è titolare di due o più trattamenti pensionistici, erogati da più enti, che complessivamente non superano i 18mila euro, può scegliere a quale ente presentare la richiesta. In ogni caso, la pensione su cui effettuare la trattenuta deve avere un importo annuo tale da consentire il recupero del canone annuale. Per chi non era titolare di pensione nell’anno precedente a quello della richiesta, la verifica va effettuata rapportando ad anno la rata mensile percepita al momento di presentazione della domanda.
Le trattenute sono effettuate dall’ente pensionistico in un massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, che possono essere operate a partire dal mese di gennaio dell’anno a cui si riferisce l’abbonamento e devono terminare nel mese di novembre.
L’ente pensionistico comunica al pensionato, entro il 15 del mese di gennaio, se la richiesta per l’effettuazione del pagamento rateale è stata accolta o respinta. In quest’ultimo caso, il pensionato deve provvedere direttamente al pagamento del canone secondo le modalità e i tempi ordinariamente previsti.
In caso di cessazione di erogazione del trattamento pensionistico, al pensionato o ai suoi eredi viene comunicato dall’ente l’importo delle rate trattenute fino al momento della cessazione e l’importo residuo. Se l’importo della pensione risulta insufficiente temporaneamente, l’ente pensionistico deve suddividere l’importo residuo nel numero di rate ancora utilizzabili per le trattenute. In ogni caso, l’ultima rata deve essere trattenuta nel mese di novembre. Qualora entro il mese di novembre non sia stato possibile trattenere l’intero importo dovuto per il canone di abbonamento annuale al pensionato viene comunicato dall’ente l’importo delle rate trattenute e l’importo residuo.


Fonte: Agenzia Entrate

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