La questione sollevata innanzi ai giudici europei verte, su una problematica interpretativa, in merito all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma della sesta direttiva 77/388/Cee del Consiglio. Si tratta, infatti, di stabilire i limiti entro cui gli Stati membri devono attenersi nel dettare norme nazionali per il calcolo del pro-rata di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte in caso di acquisto di beni immobili a uso promiscuo, privato e commerciale.

La causa principale
La società, parte convenuta, nelle annualità 2003 e 2004 provvedeva a realizzare un immobile.  Tale immobile, però, comprendeva sia locali a uso commerciale sia a uso di abitativo privato.
Perfezionato l’acquisto dell’immobile, quest’ultimo veniva concesso in locazione e, in ragione dell’uso promiscuo, il reddito risultante era imponibile ai fini Iva per la parte commerciale, mentre esente per la parte a uso abitativo.
Nella dichiarazione annuale Iva la società provvedeva, di conseguenza, alla detrazione parziale dell’Iva versata a monte relativamente al suddetto immobile. In tale sede, pertanto, l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto da detrarre veniva calcolato sulla base del volume d’affari.

Successivamente, l’Amministrazione finanziaria tedesca procedeva a una verifica fiscale.
Dal controllo emergeva che, con riferimento all’articolo 17, quarto comma della legge fiscale nazionale, l’ammontare dell’imposta detraibile doveva essere calcolata in base al rapporto tra la superficie dei locali a uso commerciale e quelli destinati a uso abitativo.
Il metodo di calcolo adottato, perciò, differiva da quello basato sul volume di affari. Ne conseguiva un avviso di accertamento ai danni della società proprietaria dell’immobile. Quest’ultima, di diverso parere, proponeva ricorso sollevando il rilievo che la normativa tedesca contravveniva al diritto dell’Unione.
Come reazione, l’Amministrazione finanziaria tedesca proponeva ricorso per cassazione al giudice nazionale, il quale sul dubbio interpretativo, sollevato tra applicazione della norma nazionale e quella comunitaria, decideva la sospensione del ricorso e rivolgeva la questione pregiudiziale ai giudici europei.

La questione pregiudiziale
In sostanza, il giudice del rinvio chiedeva di stabilire se, alla luce dell’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva Iva, i singoli Stati membri possono adottare un criterio di ripartizioni ai fini del calcolo del pro-rata di detrazione Iva non basato sul volume di affari.

Le valutazioni della Corte europea
L’articolo 17, paragrafo 5, della sesta direttiva disciplina il regime di detrazione dell’Iva, nel caso in cui la cessione di un bene o la prestazione di un servizio dia (o meno) luogo alla possibilità della detrazione dell’imposta da quella versata a monte.
Il primo comma di tale articolo, infatti, stabilisce la detraibilità dell’Iva riferita proporzionalmente alle operazioni assoggettate a imposta. Nel secondo comma, invece, si parla di un metodo di calcolo pro-rata per determinare l’ammontare dell’imposta detraibile.
Già in passato, però, la Corte si è pronunciata su fattispecie similari. In tali occasioni, è stata riconosciuta una deroga al suddetto metodo di calcolo.
Tale deroga sarebbe individuata dal comma 5 dell’articolo in questione, che prevede la possibilità di calcolare il pro-rata di detraibilità in base a uno dei metodi di cui al comma 3 dello stesso articolo 17.
In particolare, nel caso in esame, la normativa europea non sembrerebbe essere di ostacolo all’adozione, da parte dei singoli Stati, di un criterio alternativo a quello basato sul volume di affari. Pertanto, assodato che sussiste la possibilità di utilizzare un metodo di calcolo diverso, i giudici europei sottolineano come questo non significa che il metodo alternativo possa essere completamente svincolato dalle disposizioni europee. Il singolo Stato membro, perciò, nell’adottare diverse regole di determinazione del pro-rata di detraibilità dell’Iva, può servirsi di parametri alternativi, laddove il sistema di calcolo utilizzato consenta di pervenire a una migliore determinazione dell’imposta detraibile rispetto a quella versata a monte.

La decisione finale
Alla stregua della normativa europea di riferimento, la prima sezione della Corte di giustizia, nella pronuncia, specifica come i singoli Stati membri possono introdurre deroghe al criterio di calcolo del pro-rata di detrazione sulla base del volume d’affari.
Nel caso in questione, dove l’Iva versata a monte è relativa alla cessione di immobili a uso promiscuo, il calcolo del pro-rata può avvenire con un criterio di ripartizione diverso se garantisce una determinazione maggiormente precisa dell’ammontare di Iva detraibile.

Fonte: sentenza Corte Ue procedimento C-511/10

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