Domanda
I ticket restaurant possono essere emessi anche a favore dei soci di società di persone o a favore del titolare della ditta individuale, nonché di amministratori di una srl liberi professionisti (quindi non assunti con contratto di collaborazione)? Qual è, in questi casi, la detraibilità ai fini delle imposte sui redditi e ai fini iva?

Risposta
Il servizio sostitutivo di mensa individuato dal ticket restaurant è particolarmente flessibile perché non è vincolato alla dimensione aziendale, alla localizzazione delle sedi di lavoro o ad un contratto di mensa rigido in termini temporali e monetari, non richiedendo immobilizzazioni tecnico-finanziarie. Si configura, quindi, come prestazione in grado di offrire un servizio altamente qualitativo per la generalità dei dipendenti.

L'art. 51, comma 2, lett. c), del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) stabilisce che: «non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate da parte del datore di lavoro o gestite da terzi, o - fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro - le prestazioni (Ticket Restaurant) e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti a cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.»

È esclusa totalmente l'imponibilità fiscale e previdenziale delle somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché di quelle in mense organizzate direttamente dallo stesso o gestite da terzi anche tramite convenzione con il ristorante o la fornitura di cestini preconfezionati.

Le prestazioni sostitutive del servizio mensa e della somministrazione del vitto, consistenti nella fornitura dei cosiddetti buoni pasto o ticket restaurant, sono escluse dalla base imponibile fino all'importo giornaliero di euro 5,29. Il D.Lgs. n. 314/1997 ha previsto l'armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali. Pertanto il ticket restaurant è escluso da contributi previdenziali e

assistenziali fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro, in quanto non costituisce reddito da lavoro dipendente (art. 51 TUIR).

Le indennità sostitutive del servizio mensa non concorrono a formare il reddito imponibile nel limite di 5,29 euro giornaliero nell'ipotesi in cui siano corrisposte:

- agli addetti ai cantieri edili e ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;

- agli addetti ad unità produttive diverse dalle precedenti qualora tali unità produttive siano ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione.

Se, invece, tali indennità sono corrisposte al di fuori delle fattispecie appena elencate, concorrono a formare l'imponibile fiscale e previdenziale per il loro intero ammontare.

Dopo molto ricerche sulla banche dati disponibili si è appurato che sull'argomento oggetto del presente commento non ci sono riferimenti di prassi ministeriali che consentono di sostenere che il ticket restaurant possa essere utilizzato da soggetti diversi dai lavoratori dipendenti; alcuni autori ritengono che nel dubbio della norma sia concessa la possibilità dell'utilizzo del ticket restaurant solo per i professionisti fermo restando la sua inutilità per la bassa deducibilità del costo. A parere di chi scrive si ritiene non utilizzabile il ticket per i casi citati nel quesito; sarebbe interessante, un pronunciamento ministeriale in merito al dubbio sollevato dal gentile lettore.


Fonte: IPSOA

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