La disciplina della deducibilità fiscale delle perdite sui crediti ai fini delle imposte sui redditi diverge notevolmente da quella IVA, specialmente a seguito del D.L. n. 83/2012. Si registrano differenze relativamente alle tipologie di perdita considerate, alle possibili procedure concorsuali e al momento in cui la perdita può essere fiscalmente rilevante. Alcune riflessioni sulle improprietà terminologiche, tuttora presenti nel testo del D.P.R. n. 633/1972, pongono ancor più in evidenza la necessità di una riscrittura del provvedimento. Anche l'esame dei momenti, nell'ambito delle procedure concorsuali, in cui sorge il diritto ad operare la variazione in diminuzione fa nascere non poche perplessità.
Le recenti innovazioni alle regole per la deducibilità fiscale delle perdite sui crediti, ai fini delle imposte dirette, pongono ancor più in evidenza le particolarità dell’analogo criterio per l’IVA.

Le norme ora vigenti a confronto Le disposizioni che si occupano di questo argomento sono l’art. 101, comma 5, del T.U.I.R. per quanto riguarda le imposte dirette e l’art. 26, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l’IVA. La norma del T.U.I.R. è stata così sostituita dall’art. 33, comma 5, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, mentre la disciplina IVA risale al 1997 .

A proposito di questo tributo, la norma di riferimento della VI direttiva era contenuta nell’art. 11, parte C, par. 1, capoverso: la possibilità di stornare le fatture insolute è una facoltà e non un obbligo per il singolo Stato membro. E l’Italia, prima del 1997, non aveva ritenuto opportuno ricorrere a questa disposizione della direttiva.

Dal confronto tra i due testi normativi, si evidenzia l’estrema limitazione e genericità della norma sul valore aggiunto, che ha ricevuto una robusta interpretazione con la prassi amministrativa della C.M. 17 aprile 2000, n. 77/E, emanata cioè ben tre anni dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Iniziamo con le tipologie di perdita considerate dal T.U.I.R. e ignote al decreto IVA: – l’accordo di ristrutturazione dei debiti; – il decorso di sei mesi dalla scadenza per i crediti di modesta entità; – la prescrizione del credito. Per quanto attiene alle possibili procedure concorsuali, la circolare del 2000 aveva considerato irrilevante l’amministrazione controllata (analogamente a quanto avviene per le imposte sui redditi) ma anche l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.


Fonte: IPSOA

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