Ai fini fiscali, l’atto di divisione degli immobili condominiali si configura come vendita e, come tale, è soggetta a imposta di registro?

In caso di divisione di beni immobili condominiali (ipotesi ricorrente per la creazione di posti auto o aree scoperte) in parti che corrispondano per valore alle quote di diritto spettanti a ciascun condomino, la divisione operata, senza alcun conguaglio, in beni o denaro, non si configura come vendita, ma è un atto di natura dichiarativa, soggetto all’applicazione dell’imposta di registro nella misura dell’1%. Invece, nel caso in cui, nella singola assegnazione di beni a favore di uno o più condòmini, si ecceda rispetto alla quota spettante, l’atto, per la sola parte eccedente, è qualificabile come “trasferimento”.
Solo se l’eccedenza supera il 5% del valore della quota di diritto, essa è soggetta all’imposta di registro nella misura più gravosa stabilita per i trasferimenti a titolo oneroso.


Fonte: Agenzia Entrate

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