Domanda
Detraibilità dell'IVA relativa ai costi di trasporto di clienti con servizio di NCC in occasione di visite agli stabilimenti produttivi.

Risposta
L'art. 19-bis1, art. 1 lettera e, sancisce che l'imposta sul trasporto di persone è indetraibile, salvo che non rientrino nell'oggetto proprio dell'impresa. Nel caso proposto dall'istante, vi è un'indetraibilità di tipo oggettivo sull'IVA relativa al trasporto delle persone pertanto, anche se tali spese sono state sostenute in occasione di visite agli stabilimenti produttivi l'imposta non è detraibile poiché si prescinde dalla destinazione effettiva dei servizi medesimi.

La risoluzione ministeriale n° 361729 del 10 novembre 1979 riconosce la detraibilità dell'IVA sul trasporto di persone nella particolare circostanza in cui vi è un contratto di appalto stipulato tra un'impresa ed il vettore. Nel caso prospettato si precisa che i dipendenti trasportati pagavano un corrispettivo determinato forfettariamente per poter usufruire del servizio.

Alla luce di quanto esposto e considerando l'assenza di altre sentenze o risoluzioni si può affermare che l'IVA relativa al trasporto di persone così come prospettata dall'istante è indetraibile.


Fonte: IPSOA

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