Ai fini fiscali come vengono qualificate le prestazioni relative alla riqualificazione professionale? I corsi rivolti agli enti pubblici sono esenti da Iva?

L’articolo 44 del Regolamento di esecuzione (Ue) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° luglio 2011, prevede che i servizi di riqualificazione professionale “comprendono le prestazioni didattiche direttamente relative ad un’attività commerciale o professionale, nonché le prestazioni didattiche per la formazione o l’aggiornamento professionale”.
Ai sensi dell’articolo 14, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
In merito al campo di applicazione di detta normativa, la circolare dell’Amministrazione finanziaria n. 81/1990 e le successive risoluzioni n. 164/2000 e n. 84/2003 hanno precisato che l’esenzione si rende applicabile unicamente ai corrispettivi pagati dagli enti pubblici nell’ambito del rapporto contrattuale posto in essere con i soggetti che eseguono i corsi di formazione.


Fonte: Agenzia Entrate

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