Il testo del disegno di legge AS 3249-A licenziato dal Senato il 31 maggio scorso e recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, che vedra' l'approvazione del Parlamento con voto di fiducia, modifica ulteriormente la disciplina del contratto a tempo determinato introducendo, rispetto al testo originario, ulteriori elementi di flessibilita', pur mantenendo lo spirito della riforma che, per quanto attiene il contratto a termine , sarebbe di contrastare, non l'utilizzo del contratto a tempo determinato in se', ma l'uso ripetuto e reiterato per assolvere ad esigenze a cui dovrebbe rispondere il contratto a tempo indeterminato.
Novita` della riforma

Il comma 9 dell’articolo 1 del DDL 3249-A sostituisce il comma 01 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 368/2001 che attualmente recita «il contratto di lavoro subordinato e` stipulato di regola a tempo indeterminato » con l’affermazione che «Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro». Con cio` sembrerebbe volersi rafforzare quanto gia` indicato al comma 1, lettera a) dell’articolo 1 dello stesso DDL vale a dire il ruolo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato, rispetto a quello a termine. Purtuttavia, lo stesso comma 9 dell’articolo 1 del DDL consente un accesso facilitato ai contratti a termine di breve durata e non reiterabili.

Viene infatti previsto che per la stipula del «primo» contratto a termine, intendendosi per tale quello stipulato fra un certo lavoratore ed una certa impresa per qualunque tipo di mansione, quando di durata non superiore a 12 mesi, non e` necessaria la specificazione delle causali di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 368/ 2001 che, come noto, consente l’apposizione del termine al contratto a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attivita` del datore di lavoro.

Viene mantenuto il parallelismo fra il contratto a termine e quello di somministrazione, consentendo che anche la prima missione di un lavoratore possa essere senza l’indicazione delle ragioni che ne autorizzano l’impiego. In alternativa, i contratti collettivi possono prevedere casi in cui l’assunzione a termine o la somministrazione avvengano nell’ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui al comma 3 dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 368/2001.

Se il testo proposto verra` confermato dalla Camera dei Deputati, per la stipula dei contratti a termine si applichera`, pertanto, il seguente regime: «01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. 1. E ` consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attivita` del datore di lavoro.


Fonte: IPSOA

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