Come si effettua il calcolo del reddito per fruire dell’esenzione dal pagamento del canone Rai per gli ultrasettantacinquenni?

I soggetti di età pari o superiore a 75 anni sono esentati dal pagamento del canone di abbonamento alla Rai se non convivono con altri soggetti, diversi dal coniuge, titolari di un reddito proprio, e posseggono un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non è superiore complessivamente a 516,46 euro per tredici mensilità (6.713,98 euro annui). Va considerato il reddito dell’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione. Per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, si fa riferimento al reddito indicato nel modello Cud.
Nel conteggio rientrano:
i redditi soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta (ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, Bot, Cct e altri titoli di Stato, nonché i
proventi di quote di investimenti)
le retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti
direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica
i redditi di fonte estera non tassati in Italia.
Sono invece esclusi dal calcolo:
i redditi esenti da Irpef (ad esempio, pensioni di guerra, rendite Inail, pensioni erogate a invalidi civili)
i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni
il reddito della casa di abitazione principale e relative pertinenze
i redditi soggetti a tassazione separata.


Fonte: Agenzia Entrate

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