E’ la data del diploma a fare la differenza. L’esenzione Iva relativa alle prestazioni sanitarie, prevista dall’articolo 10, n. 18), del Dpr 633/1972, può essere applicata dal massofisioterapista soltanto se ha acquisito il titolo con un corso triennale ed entro il 17 marzo 1999, ossia prima dell’entrata in vigore della legge n. 42/2002, che ha dettato disposizioni in materia di professioni sanitarie.
La precisazione è nella risoluzione 96/E del 17 ottobre, con la quale l’Agenzia delle Entrate, dopo aver chiesto la consulenza del ministero della Salute, risponde a un quesito sull’argomento nell’ambito di una consulenza giuridica.

Il dubbio, a prima vista, potrebbe nascere dalla presunta incertezza che caratterizza l’inquadramento professionale del massofisioterapista in base al tipo di preparazione richiesta per svolgere l’attività, alle tecniche di massaggio e fisioterapeutiche applicate, al ruolo rivestito da tale figura nell’ambito di una terapia riabilitativa di ausilio all’opera dei medici.

Ma non è così, perché a ciò rispondono ampiamente alcuni provvedimenti del ministero della Salute. E il punto non è neanche quello indicato dall’istante, non è, infatti (o almeno non solo) la durata del corso a determinare il diritto al beneficio, ma a fare da “spartiacque” è l’entrata in vigore della legge che ha messo ordine tra le categorie professionali che orbitano intorno alle prestazioni mediche, la legge n. 42 del 1999.

Determinante, inoltre, il decreto ministeriale del 17 maggio 2002, con il quale il ministero della Salute ha individuato le professioni che possono usufruire dell’esenzione Iva oltre a quelle indicate dall’articolo 99 del Testo unico delle leggi sanitarie.
Il decreto indica, infatti, come beneficiari anche gli “operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili”: tra questi troviamo il fisioterapista, ma non il massofisioterapista, circostanza che però non chiude qui il discorso.

La risoluzione odierna chiarisce, infatti, che la legge n. 42/1999 ha considerato il diploma triennale del masso fisioterapista, conseguito prima dell’entrata in vigore della legge stessa e, quindi, secondo la precedente disciplina, equipollente a quello universitario del fisioterapista (laurea triennale) per quanto riguarda lo svolgimento della professione e l’accesso alla formazione post-base, “promozione” ufficializzata anche con il Dm 27 luglio 2000 del ministero della Salute.
In virtù di tale determinazione, i trattamenti professionali del massofisioterapista diplomato entro il 17 marzo 1999, come quelli del fisioterapista, non scontano l’Iva.

Viceversa, l’esenzione Iva non può essere applicata alle prestazioni rese dai massofisioterapisti diplomati dopo tale data dopo aver frequentato corsi biennali o triennali.

Il chiarimento odierno, precisa l’Agenzia, non fa che confermare le indicazioni già fornite in precedenza con la risoluzione n. 70/2007.


Fonte: Agenzia Entrate

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