Il Ministero del Lavoro, con un parere dd. 04/10/2012, ha chiarito che tra due contratti a termine stipulati con lo stesso soggetto in sostituzione di due dipendenti assenti per maternità, non devono essere rispettati i termini minimi previsti dall'articolo 5, comma 3 del D.Lgs n. 368/2001, così come modificato dalla Legge n. 92/2012, cioè 60 giorni nel caso di primo contratto inferiore a 6 mesi ovvero 90 giorni se superiore tale durata. Nel dettaglio, il Ministero ritiene che la disciplina specifica prevista dal TU sulla maternità (art. 4, D.Lgs n. 151/2001) che legittima il contratto in sostituzione maternità, prevalga sulle disposizioni, peraltro successive, previste dal D.Lgs n. 368/2001. Pertanto, dovendosi interrompere il rapporto con il sostituto al rientro effettivo del sostituito, il datore di lavoro può riassumere il medesimo lavoratore in sostituzione di un altro dipendente assente per maternità senza dover rispettare i termini di successione di cui all'art. 5, comma 3 del D.Lgs n. 368/2001.

Fonte: Seac 25/10/2012

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