Il Ministero del Lavoro, con un parere dd. 04/10/2012, ha chiarito che
tra due contratti a termine stipulati con lo stesso soggetto in
sostituzione di due dipendenti assenti per maternità, non devono essere
rispettati i termini minimi previsti dall'articolo 5, comma 3 del D.Lgs
n. 368/2001, così come modificato dalla Legge n. 92/2012, cioè 60 giorni
nel caso di primo contratto inferiore a 6 mesi ovvero 90 giorni se
superiore tale durata.
Nel dettaglio, il Ministero ritiene che la disciplina specifica prevista
dal TU sulla maternità (art. 4, D.Lgs n. 151/2001) che legittima il
contratto in sostituzione maternità, prevalga sulle disposizioni,
peraltro successive, previste dal D.Lgs n. 368/2001. Pertanto, dovendosi
interrompere il rapporto con il sostituto al rientro effettivo del
sostituito, il datore di lavoro può riassumere il medesimo lavoratore in
sostituzione di un altro dipendente assente per maternità senza dover
rispettare i termini di successione di cui all'art. 5, comma 3 del D.Lgs
n. 368/2001.
Fonte: Seac 25/10/2012
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