Domanda
Quali sono le procedure ed i termini per il deposito del bilancio? Negli anni bisestili l'approvazione va eseguita al più tardi il 29 aprile?

Risposta
Il procedimento relativo al bilancio si conclude con la sua pubblicazione. L'art. 2435 co. 1 c.c. impone agli amministratori di depositare presso l'Ufficio del Registro delle imprese:

- una copia del bilancio;

- le relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c.;

- il verbale di approvazione dell'assemblea (o del Consiglio di sorveglianza);

- l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero di azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime (art. 2435 co. 2 primo periodo c.c.).

Il deposito dell'elenco dei soci è previsto per le sole società per azioni non quotate. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente (art. 2435 co. 2 secondo periodo c.c.).

L'art. 16 co. 12-septies del DL 29.11.2008 n. 185, inserito in sede di conversione in L. 28.1.2009 n. 2, ha eliminato il libro soci dal novero dei libri sociali obbligatori nelle srl. È, infatti, stato abrogato il n. 1 dell'art. 2478 co. 1 c.c.

L'abrogazione del libro soci ha inciso sull'art. 2478-bis co. 2 c.c., ai sensi del quale, entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio, dovevano essere depositati presso il Registro delle imprese:

- copia del bilancio approvato;

- l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.

L'art. 16 co. 12-octies del DL 185/2008, inserito in sede di conversione in legge, infatti, ha modificato l'art. 2478-bis co. 2 c.c., imponendo il solo deposito di copia del bilancio approvato.

La rubrica dell'art. 2435 c.c. parla di "Pubblicazione del bilancio"; ciò potrebbe far pensare alla necessità di procedere all'"iscrizione" dello stesso. Il bilancio, tuttavia, deve essere semplicemente "depositato" presso il Registro delle imprese.

Coerente con questa soluzione appare la funzione che si riconosce alla pubblicità del bilancio. Attraverso essa, infatti, non si vuole rendere opponibile il bilancio ai terzi (effetto connesso all'iscrizione), ma realizzare uno scopo meramente conoscitivo proprio della pubblicità-notizia (che si ottiene con il deposito), consentendo a tutti gli interessati di esaminarlo e di trarre le conclusioni sui rapporti da instaurare o da proseguire con la società.

Il deposito del bilanci e degli allegati deve essere effettuato entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio (art. 2435 co. 1 c.c.).

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 3 co. 2 del DPR 14.12.99 n. 558 la presentazione delle domande al Registro delle imprese, il cui termine cade di sabato o di giorno festivo, è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo.

Di conseguenza, ove il termine di trenta giorni per il deposito dovesse scadere di sabato o di domenica, si può provvedere allo stesso il primo giorno lavorativo successivo. Ciò vale anche in caso di deposito con modalità telematica.

Negli anni bisestili, se l'approvazione (ultimo giorno dei 120 concessi) dovesse essere il 29 aprile, il deposito va eseguito entro il 29 maggio.


Fonte: IPSOA

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