In tema di rimborsi per crediti di natura fiscale, gli interessi anatocistici sulle somme dovute dall’erario a titolo di ritardato rimborso d’imposta non sono più spettanti a decorrere dal 4 luglio 206, data di entrata in vigore del Dl 223 che ne ha previsto l’abolizione, in virtù della portata innovativa e non interpretativa della norma. Resta salvo il diritto alla percezione degli interessi anatocistici per tutto il periodo anteriore, in ragione del principio generale dettato dall’articolo 1283 del codice civile.
Così ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 17993 del 19 ottobre.

Il fatto
Il procedimento in oggetto ha origine da un’istanza di rimborso presentata da una società per crediti maturati in dipendenza di imposta Irpeg relativa all’esercizio 1989, unitamente agli interessi, anche anatocistici e alla rivalutazione monetaria.
Contro il silenzio rifiuto dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente presentava ricorso dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, che lo accoglieva in via parziale, riconoscendo altresì il diritto al rimborso degli interessi anatocistici, ma respingendo la domanda concernente la rivalutazione monetaria.

La pronuncia de qua veniva impugnata in via principale dalla società e in via incidentale dall’Agenzia delle Entrate.
La Commissione tributaria regionale disponeva il rigetto dell’appello incidentale dell’ufficio impositore, accogliendo solo parzialmente quello principale del contribuente.
In particolare, i giudici di secondo grado riconoscevano il diritto alla percezione degli interessi anatocistici in capo alla società contribuente ma, contestualmente, disponevano il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di rivalutazione monetaria.
Allo stesso tempo, i giudici d’appello affermavano l’infondatezza della doglianza proposta dall’Agenzia delle Entrate in merito al riconoscimento degli interessi anatocistici.

L’ufficio finanziario proponeva a sua volta ricorso dinanzi alla Corte di legittimità, contro cui resisteva la società con proprio ricorso incidentale, eccependo esclusivamente l’errore dei giudici di secondo grado in ordine all’asserito difetto di giurisdizione della domanda di rivalutazione monetaria del credito.
Con il motivo del ricorso principale, l’Agenzia delle Entrate deduceva violazione e falsa applicazione del dettato dell’articolo 1283 cc e dell’articolo 37, comma 50, del Dl 223/2006.
A parere dell’ufficio, la pronuncia dei giudici di secondo grado era errata in ordine alla presunta debenza degli interessi anatocistici sul credito spettante alla società, poiché la natura innovativa dell’articolo 37, comma 50, Dl 223/2006, disposizione che espressamente sancisce l’improduttività degli interessi anatocistici nell’ambito delle obbligazioni di rimborso di tributi, avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a specificare che tali poste erano dovute non oltre la data di entrata in vigore della citata disposizione normativa, coincidente con il 4 luglio 2006.

La Suprema corte, ritenendo fondati i motivi di ricorso principale avanzati dall’Agenzia delle Entrate, disponeva il suo accoglimento e la cassazione con rinvio della sentenza di secondo grado impugnata.

La decisione
Come noto, l’anatocismo, fattispecie trattata in questa sede dalla Corte di legittimità, consiste in un metodo di calcolo degli interessi, per cui le somme maturate sono sommate al capitale in modo tale da contribuire a maturare altri interessi nei periodi successivi.
L’articolo 1283 codice civile stabilisce che “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.

La disposizione, seppur di portata generale, oggi non trova applicazione in materia tributaria, ove sussistono disposizioni speciali che regolano gli effetti della mora debendi.
Infatti, il Dl 223/2006 ha esplicitamente stabilito che gli interessi anatocistici non maturano nelle ipotesi di rimborsi dovuti dall’Amministrazione finanziaria, senza eseguire alcuna distinzione in merito al tipo d’imposta.
Nel dettaglio, il comma 50 dell’articolo 37 del decreto prescrive che “gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'art. 1283 del codice civile”.

Nel caso che ci occupa, l’adita Ctr si era pronunciata riconoscendo tout court il diritto al rimborso degli interessi anatocistici da parte del contribuente in merito al credito vantato nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, in conseguenza della ritardata restituzione di imposte pagate in eccedenza.
Di contro, a parere dell’Agenzia delle Entrate, i giudici di merito non avevano adeguatamente tenuto conto della portata innovativa del Dl 223/2006, che ha escluso l’applicabilità dell’anatocismo in materia tributaria a decorrere della sua entrata in vigore.

La Suprema corte si è espressa proprio su questo punto, confermando il principio per cui “in tema di rimborsi per crediti fiscali, in considerazione della portata innovativa (e non interpretativa) dell’art. 37, co. 50 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248), gli interessi anatocistici sulle somme dovute a titolo di ritardato rimborso d’imposta al contribuente non si calcolano a decorrere dal 4.7.2006, data di entrata in vigore della norma, mentre il principio dettato dall’art. 1283 cod.civ. continua ad avere pieno effetto per il periodo anteriore”.

Chiarito tale assunto, i giudici si sono espressi anche in merito alla ritualità della doglianza avanzata dall’ufficio ricorrente.
In proposito, i giudici hanno confermato, uniformandosi a una consolidata giurisprudenza, che lo ius superveniens, ossia le questioni legate alla successione della legge in pendenza di giudizio, trova applicazione anche nel giudizio di legittimità tutte le volte in cui “la questione sulla quale lo stesso incide deve ritenersi pendente tra le parti perché non coperta dal giudicato”.
In tal caso, infatti, ai fini dell’applicabilità dello ius superveniens nel giudizio di Cassazione, è sufficiente e necessaria “la novità di disciplina giuridica della medesima fattispecie che ha formato oggetto dell’accertamento compiuto dal Giudice del merito”.

In via residuale, i giudici hanno altresì confermato la tesi per cui le vertenze attinenti il pagamento a carico dell’erario degli interessi e dell’eventuale maggior danno da svalutazione monetaria ex articolo 1224, comma 2, del codice civile, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario.


Fonte: Agenzia Entrate

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