Domanda
Qual è la responsabilita' dello spedizioniere in caso di perdita e/o avaria di merci.

Risposta
Lo spedizioniere non avendo obblighi di risultato, non è chiamato a rispondere di danni materiali e diretti alle merci affidategli per la spedizione a meno che non si tratti di uno spedizioniere-vettore come dice la legge. Il Codice, infatti, prevede che uno spedizioniere possa anche eseguire il trasporto, ma in questo caso le obbligazioni risultanti saranno quelle tipiche del vettore come, sul punto, l'art. 1741 così, letteralmente, si esprime:'Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto in toto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore'. Il contratto di spedizione, ma meglio sarebbe dire il mandato di spedizione, consiste in un'attività negoziale svolta dallo spedizioniere in nome suo e per conto del mandante in cui l'attività caratteristica, secondo l'art. 1737 C.C., è quella di concludere un contratto di trasporto con uno o più vettori scelti da lui stesso o designati dal suo cliente-mandante '(...) e di compiere le operazioni accessorie'.

Niente, come si vede, che lo identifichi come un prestatore d'opera quale invece è il vettore che, nel trasferimento fisico delle merci è in prima persona impegnato a prestare la sua opera per rendere possibile il raggiungimento dell'oggetto contrattuale che è quello, appunto, di '(...) trasferire persone e cose da un luogo ad un altro' (1678 C.C.). Questo, è il contratto del facere in cui il vettore si obbliga a fornire il risultato. Quello dello spedizioniere, in vece, in quanto rapporto negoziabile, è quello di fornire mezzi, cioè le condizioni per rendere possibile la conclusione del contratto di trasporto. Condizioni che comprendono la sua competenza i suoi saperi e l'introduzione nel mondo dei trasporti e, più in generale, della logistica del trasporto. Così, operando, lo spedizioniere stipula il contratto di trasporto quale agente senza rappresentanza del mandante e diventa il mittente contrattuale del (contratto di) trasporto (1683 - 1684 C.C.).

Un mittente - vuoi che sia il disponente delle merci da spedire, vuoi invece che sia il suo agente-spedizioniere - non potrà mai avere, lui, il controllo delle stesse una volta affidate al vettore per il trasporto, tantomeno la responsabilità per' perimento', cioè per perdita e/o avaria. La responsabilità dello spedizioniere, allora, riguarda ben altre anomalie, che vanno dalla mancata osservazione delle istruzioni del mandante (1739 C.C.) o da un eccesso di mandato (1711 C.C.) per il quale deve rispondere di culpa in eligendo, oppure dalla mancata, tempestiva, comunicazione al mandante di fatti e/o circostanze sopravvenute successivamente al conferimento del mandato che, qualora fossero stati conosciuti in quel momento ne avrebbero sconsigliato o addirittura impedito il conferimento stesso.

In questo, la sua obbligazione non si discosta da quella che investe il vettore (che si trovasse) nelle stesse circostanze (1686 - 1690 C.C.). Per queste responsabilità, lo spedizioniere risponde ai sensi del principio del neminen ledere (2043 C.C.) verosimilmente con una sua polizza di responsabilità (tipo la ARES, per esempio, o altro). Il vettore, invece, risponde dei danni o perdite materiali nei limiti previsti dalle Convenzioni Internazionali di trasporto come i citati 8,33 DSP/kg lordo per il trasporto stradale internazionale fissati dalla CMR. L'indicazione sul preventivo dello spedizioniere di analogo livello risarcitorio sta a significare che, in quel contratto, egli agisce da spedizioniere-vettore (1741) e non da 'semplice' spedizioniere.


Fonte: IPSOA

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