La controversia, oggetto di intervento della Corte Ue, coinvolge una società bulgara che produce energia elettrica e l’Amministrazione fiscale nazionale, per la rettifica di una detrazione Iva.
L’articolo 185 della direttiva prevede che “la rettifica ha luogo, in particolare, quando, successivamente alla dichiarazione dell’IVA, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo delle detrazioni..”.
In particolare la società ha acquistato da un Comune locale un complesso immobiliare. Tale acquisto è stato soggetto a Iva. Successivamente, la società ha fruito di un aumento di capitale sociale, per effetto del conferimento in natura del complesso immobiliare, da parte di un’altra società, che aveva acquistato il complesso immobiliare dal Comune.

Il protagonista della controversia
La società conferitaria ha ottenuto il permesso di costruire nell’ambito di un progetto di modernizzazione della centrale termoelettrica, che implicava la demolizione di una parte degli immobili conferiti al capitale di tale impresa dalla società conferente. I lavori di demolizione sono stati realizzati da un’altra società e i rottami di tale demolizione sono stati rivenduti; tale vendita si è articolata in diverse operazioni soggette a Iva.
L’Amministrazione fiscale bulgara rilevava che, prima di essere oggetto di conferimento, gli immobili erano stati acquistati dalla società conferente, che aveva già detratto l’ammontare dell’Iva assolta in occasione della realizzazione di tale acquisto; per effetto dell’accertamento effettuato, la società conferitaria risultava debitrice di una somma, a titolo di rettifica della detrazione dell’Iva, operata dalla società conferente.
La società riteneva che non si dovesse procedere a rettifica, poiché la demolizione dei fabbricati era finalizzata a sostituirli con nuovi fabbricati destinati allo svolgimento di operazioni imponibili, e, pertanto, presentava ricorso dinanzi alla competente autorità giurisdizionale.

La questione pregiudiziale  
Il giudice a quo sottoponeva al vaglio pregiudiziale della Corte di giustizia la seguente questione: se l’articolo 185 della direttiva deve essere interpretato nel senso che la distruzione di diversi fabbricati per la produzione di energia, e la loro sostituzione con fabbricati più moderni con naloga destinazione d’uso, costituiscono un mutamento, intervenuto successivamente alla dichiarazione IVA, degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della detrazione IVA effettuata  a titolo di imposta pagata a  monte, e dunque, comportano l’obbligo di rettificare la detrazione.

Le valutazioni della Corte
Con riferimento alla questione relativa all’incidenza che sulla detrazione Iva determinano certi eventi verificatisi dopo la detrazione, emerge dalla giurisprudenza che l’impiego reale dei beni e servizi determina l’entità della detrazione iniziale a cui il soggetto passivo ha diritto e l’entità di eventuali rettifiche durante i periodi successivi, da effettuare in base alle condizioni di cui agli articoli da 185 a 187 della direttiva Iva.

La normativa comunitaria
La Corte evidenzia che la disciplina comunitaria in materia di rettifica della detrazione Iva risponde alla necessità di aumentare la precisione delle detrazioni, in modo da assicurare la neutralità dell’IVA, cosicché le operazioni effettuate nello stadio anteriore continuino a conferire il diritto alla detrazione esclusivamente nei limiti in cui servano a fornire prestazioni soggette a tale imposta.
La disciplina della direttiva infatti stabilisce una relazione diretta tra il diritto alla detrazione Iva pagata a monte e l’impiego dei beni e dei servizi per operazioni soggette ad imposta a valle.
Quanto alla nascita di un obbligo di rettifica della detrazione Iva, effettuata a titolo di imposta pagata a monte, l’articolo 185 della direttiva stabilisce il principio in base al quale la rettifica  deve avere luogo, in particolare, quando, successivamente alla dichiarazione Iva, siano intervenuti dei mutamenti degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della detrazione.
Pertanto, nel caso di specie, occorre procedere alla seguente verifica: se nel caso in cui la demolizione di beni immobili è stata realizzata nell’ambito della modernizzazione di una centrale termica, e in vista dello svolgimento di attività economiche aventi ad oggetto la produzione di energia, possano ritenersi sussistenti i mutamenti di cui all’articolo 185 della direttiva e, di conseguenza, sia applicabile il principio del meccanismo della rettifica.
Con riferimento al caso di specie, la sostituzione di costruzioni vecchie con fabbricati più moderni aventi la stessa destinazione e di conseguenza l’impiego di questi ultimi per lo svolgimento di operazioni imponibili a valle non consentono di recidere il legame diretto tra l’acquisto a monte dei fabbricati e le attività economiche realizzate successivamente dal soggetto passivo.
L’acquisto degli immobili e la loro successiva distruzione in vista della loro modernizzazione,  pertanto, possono essere considerati come una sequenza di operazioni tra loro collegate, aventi ad oggetto la realizzazione di operazioni imponibili, come acquisto di immobili nuovi e il loro impiego diretto.    
Tale interpretazione vale ancor più nella situazione in cui i fabbricati acquisiti siano stati distrutti soltanto parzialmente, nuovi fabbricati sono stati costruiti sugli stessi terreni acquistati in precedenza e i rottami derivanti dalla demolizione dei vecchi fabbricati sono stati rivenduti dando origine ad operazioni imponibili a valle.

Le conclusioni della Corte  
Secondo la Corte di giustizia l’articolo 185 della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che la distruzione di fabbricati per produrre energia e la sostituzione con altri più moderni destinati allo stesso uso non costituiscono un mutamento, intervenuto dopo la dichiarazione Iva, degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della detrazione Iva effettuata a titolo di imposta pagata a monte e non comportano l’obbligo di rettifica della detrazione.


Fonte: Agenzia Entrate

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