È inammissibile il ricorso depositato in giudizio prima dell’espletamento del procedimento di mediazione.
È quanto affermato dalla Commissione tributaria provinciale di Lucca che, nell’ambito di una controversia riguardante un avviso di liquidazione in materia di imposta di registro, con ordinanza dell’1 ottobre, n. 105/05/2012, ha rigettato l’istanza di sospensione dell’atto impugnato, in quanto ha ritenuto inammissibile il relativo ricorso presentato dal contribuente che si era costituito in giudizio prima della conclusione del procedimento di mediazione.

Una decisione dovuta. Infatti, in base a quanto previsto dall’articolo 17-bis del Dlgs n. 546/1992, che disciplina il nuovo istituto della mediazione tributaria, chiunque intenda incardinare dinanzi alla Commissione tributaria provinciale una controversia riguardante un atto emesso dall’Agenzia delle Entrate, di valore non superiore a 20mila euro, notificato a decorrere dal 1° aprile 2012, deve preliminarmente presentare reclamo ed esperire un tentativo di definizione della lite in sede amministrativa, a pena di inammissibilità del ricorso.

Con il reclamo prende avvio una fase amministrativa fra contribuente e Agenzia delle Entrate nella quale entrambi, su di un piano di sostanziale parità, possono manifestare e documentare in maniera completa e definitiva le proprie posizioni.
Solo in caso di mancata conclusione positiva della mediazione, il contribuente potrà costituirsi in giudizio per l’attivazione del contenzioso.

Pertanto, per le controversie rientranti nell’ambito di applicazione della mediazione tributaria, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente, di cui all’articolo 22 del Dlgs n. 546/1992, inizia a decorrere dal giorno successivo:
a quello di compimento dei novanta giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle Entrate, qualora non sia stato notificato il provvedimento di accoglimento della stessa ovvero non sia stato formalizzato l’accordo di mediazione
a quello di notificazione del provvedimento con il quale l’ufficio respinge l’istanza prima del decorso dei predetti novanta giorni
a quello di notificazione del provvedimento con il quale l’ufficio, prima del decorso di novanta giorni, accoglie parzialmente l’istanza.
La “prematura” costituzione in giudizio del ricorrente rende inammissibile il ricorso. Un’occasione persa per fare pace con il Fisco.


Fonte: Agenzia Entrate

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