Domanda
Una società ha iscritto nel bilancio al 31/12/2010 crediti per imposte anticipate, calcolate sulla base delle perdite fiscali disponibili. Quali rettifiche si devono effettuare su tale voce alla luce del nuovo limite di utilizzo delle perdite fiscali all'80% dell'imponibile del periodo d'imposta?

Risposta
L'iscrizione a bilancio della fiscalità differita è disciplinata dal documento OIC n. 25, secondo il quale, in ottemperanza al principio della competenza, nel bilancio d'esercizio devono essere rilevate sia le imposte che pur essendo di competenza di esercizi futuri risultano esigibili con riferimento all'esercizio in corso (imposte anticipate), sia quelle che pur essendo di competenza dell'esercizio in corso risulteranno esigibili solamente in esercizi futuri (imposte differite).

La rilevazione delle imposte anticipate derivanti dal conseguimento di una perdita fiscale è appositamente disciplinata dalla lettera H II del documento OIC n. 25 che prevede apposite ed ulteriori condizioni per procedere all'iscrizione a bilancio delle relative imposte anticipate.

Il documento OIC n. 25 prevede che il beneficio fiscale potenziale connesso alle perdite riportabili vada iscritto solamente nell'esercizio in cui lo stesso risulta realizzato, a meno che non vi sia la contemporanea sussistenza delle seguenti condizioni:

-vi sia una ragionevole certezza di ottenere in futuro imponibili fiscali in grado di assorbire le perdite riportabili, entro il periodo nel quale le medesime risultano deducibili a norma della disciplina tributaria (limite temporale, come già prima illustrato, ora non più esistente);

-le perdite in oggetto derivino da circostanze ben identificate e vi sia la ragionevole certezza che le medesime non si ripetano negli esercizi futuri.

Ove le condizioni sopra riportate siano rispettate, si può procedere ad iscrivere il risparmio fiscale derivante dalle perdite fiscali realizzate tra le attività per imposte anticipate dello stato patrimoniale, con conseguente accredito della voce 22 del conto economico.

In considerazione della prima condizione sopra evidenziata e antecedentemente all'eliminazione del limite quinquennale per il riporto delle perdite operato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 23, comma 9, le imposte anticipate calcolate in un esercizio dovevano essere oggetto di apposite verifiche da parte dell'organo amministrativo e di controllo, ove presente, negli esercizi successivi. L'importo iscritto in precedenza doveva, appunto, essere confrontato con le prospettive economiche della società e dalla effettiva possibilità di addivenire al loro assorbimento entro il limite temporale per la riportabilità delle perdite non maturate nei primi tre esercizi di attività della società.

Con l'introduzione della riportabilità illimitata delle perdite la precedente attività di riesame e ricalcolo per le imposte iscritte negli esercizi precedenti e la valutazione in merito all'iscrizione delle imposte sorte nell'esercizio sembrerebbero non essere più necessarie, come peraltro evidenziato dal legislatore medesimo. Secondo tale orientamento, quindi, le imposte iscritte negli esercizi precedenti non dovrebbero più essere soggette a ricalcoli e le imposte anticipate su perdite maturate a partire dall'esercizio 2011 possono essere iscritte per l'intero importo senza alcuna valutazione nel merito del loro futuro assorbimento. Ciò in considerazione del fatto che le perdite conseguite possono, ora, essere riportate senza limiti di tempo, e quindi le stesse verranno sicuramente annullate dai futuri risultati positivi conseguiti dalla società.

Tale eccessiva semplificazione non appare, tuttavia, condivisibile in quanto contrastante con quanto previsto dal documento OIC n. 25.

Appare, pertanto, consigliabile procedere con l'iscrizione di imposte anticipate su perdite sulla base di un budget previsionale riferito ad un arco temporale piuttosto limitato (3-5 anni).

Ove non ci si trovi nei primi tre esercizi di attività, si dovrà, inoltre, avere l'accortezza di considerare ai fini del calcolo delle imposte anticipate solamente l'80% dei redditi imponibili emergenti dal budget previsionale, in ossequio alla nuova disciplina fiscale.

Nel caso in cui, invece, la situazione specifica della società appaia caratterizzata da un elevato grado di mutevolezza e aleatorietà, appare consigliabile calcolare le imposte anticipate su perdite fiscali sulla base dei risultati emergenti dal budget previsionale opportunamente rettificati sulla base di un grado di attendibilità decrescente.

Non si deve, infatti, dimenticare che le imposte anticipate su perdite non iscritte al momento di realizzazione della perdita medesima, possono essere iscritte nel momento in cui si realizza il beneficio fiscale, come disposto dal documento OIC n. 25 secondo cui « il beneficio fiscale potenziale connesso a perdite riportabili non è iscritto a bilancio fino all'esercizio di realizzazione dello stesso».


Fonte: IPSOA

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