L'Autore affronta il tema dell'autonomia negoziale nella fase della liquidazione dei beni nel concordato preventivo, pervenendo alla conclusione che non vi sono piu` modelli prestabiliti e che pertanto sia la scelta del liquidatore sia la programmazione della liquidazione possono essere affidate all'iniziativa del debitore, ma con alcune cautele.
1. La flessibilita` della proposta di concordato preventivo In molte occasioni si e` avuto modo di precisare che secondo un sentire diffuso uno dei valori maggiormente qualificanti del nuovo concordato preventivo e` rappresentato dall’estrema flessibilita` del contenuto della proposta che si regge, a sua volta, sull’assoluta atipicita` del piano.

Rispetto al passato regime quello della flessibilita` e` uno dei valori dominanti del nuovo concordato preventivo, visto che il debitore puo` organizzarlo nel modo che reputa piu` appetibile per i creditori e al contempo meno pregiudizievole per se´.

E cosı`, se nella proposta il debitore subisce alcuni vincoli - quelli da graduazione, quelli da rispetto della causa di prelazione e quelli di pari trattamento in caso di concordati senza classi ovvero all’interno di ciascuna classe -, quanto al confezionamento del piano e dunque del programma di attivita` che dovrebbero risultare funzionali all’adempimento, l’imprenditore ha, davvero, un ampio carnet di strumenti. Assumere che un valore fondante del nuovo concordato e` la flessibilita` della proposta significa innanzi tutto predicarne la detipizzazione  non piu` astretta fra garanzia e cessio bonorum.


Fonte: IPSOA

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