La domanda di pronuncia pregiudiziale interessa la normativa comunitaria sul regime fiscale applicabile alle operazioni straordinarie di fusioni e scissioni societarie. L’ambito specifico della questione pregiudiziale sollevata dinanzi alla corte riguarda il regime di tassazione degli utili realizzati proprio in merito a fusioni e scissioni di società madre e figlia.

La causa principale
Nel 2001 la società ricorrente realizzava una fusione considerata inizialmente fiscalmente neutra. Infatti, la società incorporante  pur realizzando un plusvalore di fusione, di cui una certa percentuale era deducibile dagli utili in quanto da considerare come definitivamente tassati, nella dichiarazione dell’anno 2003, non chiedeva la deduzione dei redditi definitivamente tassati. Per questo motivo proponeva ricorso per ottenere l’esenzione d’ufficio contro la doppia imposizione degli utili. La domanda, però, non era accolta dall’Amministrazione tributaria e la questione era sollevata dinanzi al tribunale di primo grado di Bruges. Al centro del ricorso il regime nazionale di tassazione dei redditi definitivi. La normativa nazionale, secondo i rilievi della società ricorrente, sembra essere in contrasto con quanto disposto in materia dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435. Non sarebbe consentito, in particolare, il trasferimento, negli anni successivi, dei redditi definitivamente tassati in passato. In particolare, la deduzione negli anni successivi alla deduzione, generata dal plusvalore di fusione, deve essere concessa in quanto anche i redditi che derivano da tali operazioni beneficerebbero della possibilità di riportarla nelle dichiarazioni degli anni successivi. Le autorità tributarie nazionali, infine, sono del parere che l’operazione debba essere assimilata a una liquidazione di società figlie che, in quanto tale, non beneficerebbe della riportabilità, negli anni successivi, della deduzione per i redditi già tassati.

La questione pregiudiziale
Il ricorso ai giudici europei verte, in sostanza, nel chiarire il regime fiscale da applicare a una operazione, come quella di cui alla causa principale, di trasferimento di quote societarie nell’ambito di una fusione per incorporazione.

Le argomentazioni degli eurogiudici
Bisogna premettere che la situazione illustrata nella causa principale riguarda essenzialmente l’applicazione di una normativa nazionale al territorio nazionale e il riferimento alla direttiva 90/435 è puramente indiretto. Inoltre, la norma, di cui all’articolo 4, della stessa direttiva Ue, non può essere applicato semplicemente tramite rinvio. Presupposto delle parti ricorrenti, invece, è proprio il fatto che il diniego di applicazione della deducibilità sia il frutto di un richiamo della  normativa belga proprio all’articolo 4, della direttiva 90/4343. La questione sollevata riguarda l’interpretazione di una normativa nazionale, quella belga che, ispirandosi al  principio della doppia imposizione economica degli utili distribuiti, assimila l’operazione di fusione a una operazione di liquidazione che, in quanto tale, non consente di beneficiare della deduzione degli utili già tassati. Come primo rilievo, i giudici europei, sottolineano come la normativa nazionale non definisce la nozione di liquidazione di società. Nel contempo, la stessa normativa europea, definisce cosa si debba intendere per atto di fusione. Tale definizione, però, non viene riportata nella direttiva 90/435, il cui articolo 4 stabilisce la riportabilità della deducibilità dei redditi già tassati. Non di meno, una siffatta mancanza è piuttosto strana visto che la definizione di fusione è contenuta nella direttiva 90/434 che, con la precedente, ha in comune il fatto di essere stata presentata insieme dal Consiglio Ue nel contesto di disciplina finalizzata a eliminare la disparità di trattamento di carattere fiscale tra le normative degli Stati membri. Proprio dal ragionamento fatto intorno al concetto di fusione i giudici nazionali hanno stabilito che l’assenza di una suddetta definizione nella direttiva 90/4354 implica che lo scioglimento di una società nell’ambito di un operazione di fusione mediante incorporazione non si possa equiparare a una liquidazione di società.

La pronuncia della Corte Ue
Alla luce delle considerazioni riportate dalla Corte di giustizia, la questione sollevata deve risolversi interpretando l’operazione controversa come una operazione di fusione strictu sensu tra società madre e figlia. In questo contesto non può che ritenersi applicabile alla fattispecie principale la possibilità di riportare negli anni successivi la deducibilità dei redditi già tassati.


Fonte: sentenza Corte di giustizia UE, procedimento C-371/11

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