I titolari o utilizzatori di fabbricati rurali per continuare a beneficiare dei vantaggi fiscali concessi a tale categoria di immobili, devono presentare un'apposita istanza all'Ufficio provinciale territorialmente competente con la richiesta per il riconoscimento negli atti catastali del requisito della ruralita'. L'Ufficio valutera' solo le domande redatte sui moduli messi a disposizione dall'Amministrazione stessa e pervenute entro il termine perentorio fissato al 30 settembre 2012.
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha emanato un decreto recante disposizioni in materia di ruralita` degli immobili per stabilire le modalita` per l’inserimento negli atti catastali di una specifica annotazione al fine di riconoscere agli stessi il requisito di ruralita`, fermo restando il classamento originario degli immobili.

Cio` in quanto, in seguito alle disposizioni recate dal Decreto Monti (art. 13, comma 14-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), si sono dovute stabilire le modalita` con cui presentare un’apposita istanza all’Agenzia del Territorio per ottenere l’inserimento negli atti catastali di un’annotazione concernente il requisito di ruralita` in riferimento al fabbricato interessato. La norma In particolare le nuove disposizioni riportate nel Decreto Ministeriale dell’Economia e delle Finanze del 26 luglio 2012 interessano sia i fabbricati rurali destinati ad uso abitativo, sia quelli strumentali all’esercizio dell’attivita` agricola. Sono, pero` , esclusi i fabbricati per i quali e` stata gia` accertata la categoria D/10.

Il richiamato Decreto specifica che: _ ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all’esercizio dell’attivita` agricola e` attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione (Articolo 1, comma 1); _ ai fini dell’iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralita` in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censiti nella categoria D10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attivita` agricole) e` apposta una specifica annotazione (Articolo 1, comma 2)


Fonte: IPSOA

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