Domanda
I limiti al costo fiscale previsti per i veicoli aziendali in genere valgono anche per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti?

Risposta
Per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, l'art. 164 co. 1 lett. b-bis) del TUIR dispone che i relativi costi sono deducibili "nella misura del 90% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta ".

Il limite di deducibilità verrà ridotto dal 90% al 70% a decorrere dal 2013 (soggetti "solari").

Nel caso di specie non si applicano i limiti al costo fiscale previsti per i veicoli aziendali in genere.

Esempio

Un'autovettura dal costo di 50.000 euro data in uso promiscuo al dipendente è deducibile anche per il costo che eccede i 18.075,99 euro. Analogo discorso per leasing e noleggio.

Per quanto riguarda le autovetture in uso promiscuo agli amministratori, risultano attuali le indicazioni della circ. Agenzia delle Entrate 26.1.2001 n. 5/E (§ 10), in base alla quale per tale ipotesi devono applicarsi le regole previste dalla lett. b). Occorre peraltro ricordare che, secondo la C.M. 48/E/1998 (§ 2.1.2.1), il compenso in natura relativo.


Fonte: IPSOA

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