Domanda
Un cliente dello studio con partita iva ha un credito di imposta per il riacquisto della prima casa. Non ha bisogno di compensare nel quadro RN della dichiarazione 2012 per l'anno 2011, perche è a zero. Può compensare con le addizionali, l'irap, l'iva sia in dichiarazione che con le trimestrali e con i contributi sia in dichiarazione che con i contributi fissi successivi, con il codice 6602?

Risposta
In base all'articolo 7, comma 2 della legge n. 448/1998 spetta un credito d'imposta per l'acquisto sia a titolo oneroso che gratuito per donazione di altra abitazione "prima casa" non di lusso entro un anno dall'alienazione della casa acquistata in precedenza.

Il credito d'imposta viene riconosciuto fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta per il precedente acquisto agevolato, nella misura massima dell'imposta di registro o dell'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.

Il credito d'imposta può essere utilizzato, in alternativa:

- in diminuzione dell'imposta di registro relativa al secondo acquisto (e non dell'IVA) o, in alternativa, per l'intero importo, in diminuzione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale dovute sugli atti presentati successivamente (non è possibile usarlo parzialmente - cfr. C.M. 1 marzo 2001, n. 19/E);

- in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione dei redditi successiva alla data del nuovo acquisto. In tal caso, l'eccedenza di credito non utilizzata può servire per i versamenti successivi anche in compensazione orizzontale (C.M. 21 settembre 1999, n. 189/E);

- in compensazione (orizzontale) delle somme dovute ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, cioè con il modello F24.

E' vietato, invece, l'utilizzo:

- in diminuzione di imposta di bollo e tassa ipotecaria;

- in diminuzione dell'IVA dovuta in relazione all'acquisto della nuova abitazione.

Inoltre, il credito d'imposta o l'eccedenza non utilizzata in compensazione non può essere rimborsato, mentre, in caso di decesso del titolare, è possibile trasferirlo agli eredi.

Il termine per l'utilizzo del credito è di 10 anni decorrenti dalla data in cui è sorto oppure, se compensato con IRPEF, entro il termine per la dichiarazione successiva (circolare 20 aprile 2005, n. 15/E).

In tale ultima ipotesi, ad esempio, relativamente alla dichiarazione Unico 2012 - redditi 2011, l'acquisto deve essere avvenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e la data di presentazione della dichiarazione in questione.

In conclusione, venendo al quesito, non c'è alcuna preclusione, se non il rispetto del termine decadenziale di 10 anni, per l'utilizzo del credito d'imposta nel modello F24 (con il codice tributo 6602) per compensare, orizzontalmente, tutto ciò che si versa con esso (eccetto l'IRPEF dovuta in base ad Unico, per cui, come accennato ci sono regole specifiche).

Pertanto, è possibile compensare i debiti d'imposta Irap, Iva, addizionali oltre che i contributi previdenziali.


Fonte: IPSOA

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