Per le attività di intrattenimento è consentita la forfetizzazione della detrazione Iva?

Le attività di intrattenimento beneficiano del regime speciale Iva previsto dall’articolo 74, comma 6, Dpr n. 633/1972, in virtù del quale la detrazione Iva relativa alle operazioni imponibili effettuate è consentita su base forfetaria in misura pari al 50% dell'imposta. A tali attività, in particolare, l'Iva si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli (di cui al Dpr n. 640/1972) ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima.
Occorre tener presente che se nell'esercizio delle attività soggette all’imposta sugli spettacoli vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa, l’Iva si applica con le predette modalità ma la detrazione è forfetizzata in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione e in misura pari a un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.
Resta, comunque, impregiudicata la facoltà per le imprese di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per cinque anni.


Fonte: Agenzia Entrate

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