Con una veloce risposta ad un interpello del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro (il n. 16 del 14 giugno 2012) (1), il Dicastero del welfare ha fornito la propria autorevole interpretazione amministrativa circa l'obbligo della richiesta del parere di conformita' all'Ente bilaterale relativo ad un piano formativo individuale di un rapporto di apprendistato qualora tale obbligatorieta' scaturisca dalla contrattazione collettiva.


Prima di entrare nello specifico del tema oggetto di riflessione e` opportuno rimarcare come il Legislatore delegato abbia inteso risolvere con il D.Lgs. n. 167/2011, al termine di un percorso che aveva visto coinvolti una serie di attori sociali (Regioni, Ministero del lavoro, organizzazioni datoriali e sindacali, Commissioni parlamentari), il problema della piena funzionalita` dell’apprendistato ove, i poteri contrapposti e le rigidita` delle competenze, nonostante gli interventi della stessa Corte costituzionale (2), avevano sostanzialmente ‘‘ingessato’’ questa tipologia contrattuale, rendendola, di fatto, di difficile applicazione.

La scelta perseguita, anche in un’ottica finalizzata a far diventare il contratto di apprendistato lo strumento ‘‘principe’’ per l’ingresso del giovane nel mondo del lavoro, e` stata quella di privilegiare la contrattazione collettiva nazionale in una visione unificante che superasse i personalismi burocratici delle varie Istituzioni: e` stata una scelta, ad avviso di chi scrive, giusta in quanto, per superare le singole regolamentazioni regionali che tanto hanno concorso a limitare lo sviluppo di tale tipologia contrattuale e, fermo restando l’art. 117 della Costituzione con la relativa impossibilita` per lo Stato di spingersi oltre una determinata soglia, l’elemento unificante e` rappresentato proprio dalla pattuizione collettiva nazionale di categoria o dagli accordi interconfederali di pari livello.

Pur non potendo generalizzare il giudizio, si puo` affermare che il cambio di rotta adottato dal Legislatore delegato, sulla scorta della scelta avvenuta in conferenza Stato - Regioni e dell’avviso comune sottoscritto dalle parti sociali con le Istituzioni, ha trovato terreno fertile nella constatazione che in termini di qualita`, le offerte formative delle Regioni sono state di basso contenuto, non soddisfacenti rispetto al mercato e si sono, sovente, risolte in «pratiche nominali» che poco, sul piano strettamente funzionale hanno prodotto in favore dei giovani interessati.

Giustamente, riferendosi ai soggetti espressione dell’autonomia collettiva a carattere nazionale, si e` voluto evitare un possibile effetto di ‘‘polverizzazione’’ dell’istituto, cosa che sarebbe potuta accadere (pur in presenza di lodevoli intenzioni finalizzate alla valorizzazione di particolari peculiarita`), se fosse stata ipotizzata la possibilita` di interventi della contrattazione di secondo livello, territoriale od aziendale.


Fonte: IPSOA

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