La detrazione Irpef prevista per l'acquisto di autovetture da parte di soggetti disabili si applica anche ai veicoli acquistati e utilizzati all’estero?

La detrazione Irpef prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir, per le spese per i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento dei soggetti portatori di handicap sostenute all’estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia, sono soggette allo stesso regime applicabile a quelle sostenute in Italia, se sussistono le condizioni soggettive e oggettive prescritte dalle norme agevolative.
La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Nell’ipotesi in cui il contribuente usufruisca della detrazione per il veicolo acquistato all’estero, nel quadriennio successivo al suddetto acquisto non potrà, pertanto, acquistare in Italia un altro veicolo usufruendo della detrazione né potrà avvalersi del beneficio per il veicolo estero qualora nel precedente quadriennio ne avesse già usufruito in Italia.
Ai sensi del comma 36 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006, le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.
Inoltre, in base al successivo comma 37, nel caso in cui i veicoli acquistati dai disabili siano alienati prima del decorso del termine di due anni dal loro acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta prevista in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse, ad eccezione del caso in cui il diversamente abile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti (cfr circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/2011).


Fonte: Agenzia Entrate

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