Da quali imposte sono esenti i patti di famiglia?

Ai sensi dell’articolo 768-bis del codice civile il patto di famiglia è “il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti”.
L’articolo 1, comma 78, della legge 296/2006 (che ha integrato la disposizione dell’articolo 3, Dlgs 346/1990) prevede un regime agevolato per i trasferimenti di aziende familiari (individuali o collettive), effettuati anche tramite i patti di famiglia a favore dei discendenti, che si impegnino a continuare l’attività nei successivi cinque anni.

Ai fini fiscali, dunque,  i trasferimenti effettuati tramite patti di famiglia sono esenti dall’imposta di trascrizione e dall’imposta catastale per le volture relative, nonchè dall’imposta di successione e donazione. Infatti, ai sensi del richiamato articolo 3, comma 4-ter del Dlgs 346/1990 (e successive modificazioni), i trasferimenti, effettuati anche tramite patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti, di aziende o rami di aziende , di quote sociali e di azioni non sono soggette ad imposta. La norma trova applicazione anche a favore del coniuge per espressa aggiunta introdotta dall’articolo 1, comma 31, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007. Per il mantenimento dell’agevolazione è necessario, come si è detto,  che i beneficiari proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa ovvero detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dal trasferimento e che rendano, contestualmente alla stipula del contratto con il quale è disposto il patto di famiglia, una dichiarazione con la quale si impegnino ad osservare le predette condizioni.


Fonte: Agenzia Entrate

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