Domanda
Un'azienda colpita da una situazione di forza maggiore non riesce a consegnare i prodotti ai clienti e subisce un notevole numero di disdette. A causa di tale situazione essa non è in grado di pagare i propri fornitori che hanno già consegnato le merci (materie prime e componenti provenienti dall'estero che tra l'altro sono andate distrutte). E' possibile invocare lo stato di forza maggiore per richiedere una sospensione degli obblighi relativi ai pagamenti? E come è possibile tutelarsi nei confronti delle banche per evitare che esse paghino i performance bond in seguito alle mancate consegne causate dalla situazione di forza maggiore?

Risposta
Lo stato di forza maggiore per essere validamente invocato deve impedire oggettivamente l'adempimento della prestazione contrattuale.

E' chiaro pertanto che, mentre la distruzione degli impianti non permette oggettivamente di produrre i beni da consegnare ai propri clienti, la crisi finanziaria che segue allo stato di forza maggiore non costituisce un impedimento oggettivo. Lo sarebbe invece una normativa che blocchi i pagamenti verso un certo Paese o comporti una limitazione dei pagamenti in valuta estera o implichi un blocco dei conti bancari che non permetta quindi oggettivamente di pagare.

Negli altri casi, le obbligazioni finanziarie restano tutte vincolanti e un eventuale rifiuto di pagare nei termini comporterà comunque un inadempimento.

Ciò avviene anche nel caso dei performance bond e delle altre garanzie bancarie a prima domanda che, in base alla giurisprudenza, devono essere pagate dalle banche anche in caso di forza maggiore che colpisca una delle parti contrattuali. Chi abbia subito tale escussione potrà in seguito richiedere per via giudiziaria la restituzione delle somme offrendo la prova che l'escussione era indebita in quanto si era in presenza di un caso di forza maggiore.

In questo caso, tuttavia, è necessario che il soggetto obbligato abbia tempestivamente notificato lo stato di forza maggiore alla controparte, altrimenti non potrà recuperare l'importo del bond eventualmente pagato dalla banca.


Fonte: IPSOA

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