Il ricorso all’accertamento induttivo, ai sensi dell’articolo 39, comma secondo, del DPR n. 600 del 1973, pur in presenza di una contabilità tenuta dal contribuente in modo formalmente regolare, è legittimo qualora la contabilità medesima possa considerarsi complessivamente inattendibile perché in contrasto con criteri di ragionevolezza, specie sotto il profilo della antieconomicità della gestione di impresa. In tali casi, pertanto, è consentito all’ufficio desumere, sulla base di presunzioni semplici - purchè gravi, precise e concordanti - maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente (Cass. n. 6337 del 2002 e n. 1711 del 2007). Nel caso esaminato dalla Cassazione, i giudici hanno condiviso le analisi effettuate dall’ufficio sull’inattendibilità dei dati forniti dal contribuente in quanto: la contabilità di magazzino evidenziava una quantità eccessiva di merce in giacenza e i ricavi dichiarati erano inferiori agli stessi costi di acquisto della merce.

Sentenza n. 15250 del 12 settembre 2012 (udienza 12 luglio 2012)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Merone Antonio - Est. Valitutti Antonio
Accertamento – Inattendibilità della contabilità – Accertamento induttivo – Legittimità

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