L’illogicità valida l’induttivo, pure con contabilità "ragionevole".
Il ricorso all’accertamento induttivo, ai sensi dell’articolo 39, comma secondo, del DPR n. 600 del 1973, pur in presenza di una contabilità tenuta dal contribuente in modo formalmente regolare, è legittimo qualora la contabilità medesima possa considerarsi complessivamente inattendibile perché in contrasto con criteri di ragionevolezza, specie sotto il profilo della antieconomicità della gestione di impresa. In tali casi, pertanto, è consentito all’ufficio desumere, sulla base di presunzioni semplici - purchè gravi, precise e concordanti - maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente (Cass. n. 6337 del 2002 e n. 1711 del 2007). Nel caso esaminato dalla Cassazione, i giudici hanno condiviso le analisi effettuate dall’ufficio sull’inattendibilità dei dati forniti dal contribuente in quanto: la contabilità di magazzino evidenziava una quantità eccessiva di merce in giacenza e i ricavi dichiarati erano inferiori agli stessi costi di acquisto della merce.
Sentenza n. 15250 del 12 settembre 2012 (udienza 12 luglio 2012)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Merone Antonio - Est. Valitutti Antonio
Accertamento – Inattendibilità della contabilità – Accertamento induttivo – Legittimità
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