La richiesta di pronuncia pregiudiziale di cui al procedimento C-496/11 verte su una questione inerente il sistema comune di imposta sul valore aggiunto sollevata da una società di telefonia portoghese sul metodo di detrazione dell’Iva assolta a monte per operazioni di acquisto di talune prestazioni di servizi. Prestazioni di servizio riferite, a valle, in parte a beni e servizi per i quali è prevista la detrazione e, in parte, per beni e servizi per i quali tale diritto non è previsto.

La controversia principale
La società ricorrente svolge servizi tecnici gestionali e di amministrazione a favore delle società del gruppo di imprese di cui costituisce la capogruppo. In questo contesto, ha acquistato servizi, assoggettati a Iva, da consulenti che poi ha fatturato alle società controllate. Nell’ anno successivo la società ricorrente, presentando la dichiarazione Iva, ha provveduto a detrarre l’Iva sui servizi dall’Iva da versare. L’Amministrazione finanziaria, a seguito di un controllo, riscontrava che la holding non aveva titolo per portarsi in detrazione integralmente l’Iva sui servizi acquistati e fatturati successivamente alle società controllate. La detrazione, infatti, doveva avvenire applicando il metodo del pro-rata di deducibilità. Ecco che allora provvedeva a emettere un avviso di accertamento per il recupero dell’Iva indebitamente detratta. Una volta presentato il ricorso, contro l’avviso di accertamento, il giudice amministrativo lo respingeva in quanto la società holding svolgeva essenzialmente operazioni esenti e, nel caso di specie, era possibile soltanto detrarre l’Iva relativa alla parte delle operazioni assoggettate all’imposta. La società ricorrente impugnava il ricorso motivando tale impugnazione sostenendo che era stata violata la normativa nazionale sull’Iva nonché l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva Iva. Il giudice nazionale decideva di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale sul metodo di detrazione Iva da seguire.

La questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se a norma delle disposizioni comunitarie, una holding, come quella di cui alla causa principale, che acquisti beni e servizi successivamente fatturati alle società controllate abbia la possibilità di portare in detrazione l’Iva assolta a monte seguendo quanto stabilito dalle disposizioni comunitarie o secondo quanto è invece demandato alla potestà impositiva dei singoli Stati membri. Nella sostanza si tratta di stabilire se l’Iva in oggetto possa essere detratta, da quella dovuta, integralmente o se la detrazione debba seguire il metodo del pro-rata tenendo in considerazione l’acquisto di beni e servizi che non danno luogo a detrazioni.

Le osservazioni della Corte
Il principio di detraibilità dell’Iva è un principio che, nel novero del sistema comune sull’imposta sul valore aggiunto, influisce sul comportamento sia dei soggetti privati che sugli enti impositori in termini di pressione fiscale. Il meccanismo delle detrazioni Iva, per come è strutturato, consente ai soggetti economici di traslare l’effettivo onere dell’imposta sul consumatore finale da un lato, dall’altro, invece, costituisce un importante monito circa l’incidenza dell’onere tributario sui comportamenti delle imprese. Ecco che allora, il diritto a detrazione, parte integrante del sistema Iva, sancito dall’articolo 17 e seguenti della sesta direttiva non può essere soggetto a limitazioni. Al contempo, la detraibilità dell’Iva è soggetta alla regola secondo cui l’imposta detraibile è soltanto quella che può essere riferita a operazioni a valle nel cui prezzo finale ricomprenda il valore dell’imposta. A tal fine, un'altra condizione importante è quella, appunto, della sussistenza di un nesso diretto tra le operazioni a monte, sulle quali si versa l’Iva e quelle a valle, sulle quali si carica l’Iva da detrarre.

Il verdetto degli eurogiudici
Le disposizioni di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 5, della direttiva 77/388/CEE, secondo i giudici, vanno interpretate in senso favorevole alla possibilità per una società holding che acquisti beni e servizi, fatturati successivamente alle società del gruppo, di portare in detrazione l’ Iva laddove tale acquisto abbia un nesso diretto e immediato con operazioni economiche delle società controllate. Nella fattispecie della sussistenza di operazioni che non diano diritto alla detrazione, il metodo di detrazione da adottare deve essere quello del pro-rata. Pertanto, è possibile detrarre la sola Iva riferita a operazioni economiche imponibili. Quanto allo svolgimento di un’attività non economica, accanto a quella principale, non occorre seguire le disposizioni della sesta direttiva Iva, ma saranno gli Stati membri a dover dettare, caso per caso, i criteri per la detrazione in considerazione della reale imputazione delle spese riferite all’attività economica.


Fonte: procedimento C-496/11

Fonte: Agenzia Entrate

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