La rivalutazione delle aree edificabili prevista dall'articolo 1, comma 474, della legge 266/2005 prevedeva la decadenza degli effetti fiscali, in caso di mancata utilizzazione entro il 31 dicembre 2010. Per fronteggiare la crisi del settore edilizio il dl 206/2011 ha differito il termine da cinque a 10 anni , ma chi nel frattempo ha ceduto l'area nel corso del 2011, deve fronteggiare i problemi creati dal ritardo della nuova normativa. Ad esempio nel caso l’acquirente non edifichi entro il 2015,una circolare del 2006 prevede che vengano “recuperate a tassazione le imposte non pagate per effetto del maggior valore attribuito”». Inoltre se l'area era un bene merce, e in caso in Unico 2011 sia stata tassata la plusvalenza iscritta, l'unica possibilità è la dichiarazione 'integrativa "a favore", da presentare entro il 1° ottobre.


Fonte: Il Sole 24 Ore

0 commenti:

 
Top