L’applicazione della disciplina antielusiva dell’interposizione, prevista dall’articolo 37, terzo comma, del DPR n. 600 del 1973 non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso ingiustificato di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione delle norme fiscali. In proposito, il campo di applicazione del citato articolo 37 può riguardare altresì operazioni effettive e reali (Cassazione 12788 del 2011), svolte tra i soggetti che appaiono nelle singole operazioni. Nel caso trattato dalla Suprema Corte, infatti, è stato ritenuto elusivo il comportamento tenuto da un soggetto che avendo sottoscritto un contratto preliminare per la vendita di un bene immobile, donava il medesimo immobile alla figlia, senza adempiere l’obbligo verso il promissario acquirente. Tuttavia, poiché la figlia del promissario venditore, a sua volta, cedeva il predetto bene al medesimo promissario acquirente, appariva palese l’intento di eludere la norma sulla tassazione ai fini IRPEF della plusvalenza realizzata dalla cessione di beni immobili.

Ordinanza n. 13089 del 25 luglio 2012 (udienza del 14 giugno 2012)
Cassazione civile, Sez. V – Pres. merone Antonio – Est. Valitutti Antonio
Accertamento – Interposizione di persona – Operazioni realmente effettuate – Aggiramento delle norme sulla tassazione di plusvalenze – Intento elusivo


Fonte: Agenzia Entrate

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