Al via il compenso unico per i professionisti: sostituisce le varie voci delle tariffe professionali e sarà il parametro guida in mano ai giudici per liquidare l'attività di avvocati, commercialisti ed esperti contabili, notai e professionisti tecnici. Il regolamento attuativo dell'articolo 9 del decreto-legge 1/2012 (che abolisce definitivamente le tariffe), atteso sull Gazzetta Ufficiale di martedì prossimo per la pubblicazione, si ispira al criterio generale del compenso unitario e apre le parcelle al mercato. Il parametro principe sarà, infatti, l'accordo tra le parti e solo in assenza di un contratto si passerà alla applicazione del regolamento. Il provvedimento, però, per non far rientrare dalla finestra le tariffe appena fatte uscire dalla porta, dichiara di essere un elenco di indicazioni soggette alla valutazione discrezionale del giudice e, quindi, sempre derogabili. La regola dell'unicità del compenso porterà gli avvocati a dire addio alla distinzione in diritti (fissi) e onorari (compresi tra un minimo e un massimo); e per i commercialisti sarà eliminata la distinzione tra rimborsi spese, indennità e onorari. L'importanza della fase contrattuale si coglie a partire dalla fase precedente il conferimento dell'incarico: il regolamento conferisce un particolare valore al preventivo dei costi a carico del cliente. Senza il preventivo l'onorario rischia di abbassarsi, potendo il giudice liquidare compensi ridotti. Le novità, che riguardano le professioni ordinistiche, si applicheranno subito alle liquidazioni giudiziali successive alla pubblicazione del decreto in gazzetta ufficiale. La manovra del legislatore è ispirata alla centralità dell'accordo e quindi del contratto di conferimento di incarico di prestazione di opera intellettuale (articolo 2233 codice civile). Il giudice che deve liquidare il compenso dei professionisti, dunque, si pronuncerà sulla base dell'accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso; solo in difetto applicherà le disposizioni regolamentari. In mancanza di accordo, i punti di riferimento in sede giurisdizionale, allora, divengono l'importanza e complessità dell'opera e il pregio della stessa. In nessun caso, si legge nel regolamento, le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, sono vincolanti per la liquidazione stessa. È discrezione del giudice adeguare le cifre ai singoli casi: altrimenti i nuovi parametri non sarebbero altro che vecchie tariffe mascherate. Nei compensi, determinati dal regolamento, non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità: le parti possono anche mettersi d'accordo per il rimborso in modo forfettario. Non sono compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. Mentre sono compresi i costi degli ausiliari incaricati dal professionista. L'importo conteggiato dal giudice sarà comunque onnicomprensivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. Una regola generale, che vale per tutti i professionisti, riguarda il preventivo. L'assenza di prova del preventivo di massima (articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 1/2012) costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. Da qui l'opportunità di fare sempre il preventivo e di portarlo al giudice, per evitare che lo stesso, liquidando il compenso, riduca gli importi. Per regola generale l'organo giurisdizionale liquida il rimborso spese o in base all'accordo tra le parti, oppure, se non c'è accordo, in base alle prove e quindi riconoscerà quelle documentate. La relazione al regolamento fa l'esempio delle spese di trasferta: il giudice non potrà che accogliere la domanda di liquidazione non già in base a non meglio precisati né precisabili, e dunque arbitrari, parametri, ma solo ed esclusivamente, mancando la pattuizione che le riguardi, a fronte di quello che effettivamente risulta. Fonte: Italia Oggi 18/08/2012

0 commenti:

 
Top