Domanda
Un'associazione professionale intende consentire a due professionisti, non associati, l'utilizzo esclusivo di una stanza dello studio, e delle attrezzature d'ufficio ivi presenti, nonché dei servizi generali dello studio. L'associazione conduce l'immobile mediante contratto di locazione a sé intestato. Si chiede se, oltre a redigere un contratto in cui si determina il costo di stanza ed in via forfetaria degli oneri generali si deve: registrare il contratto di sublocazione e portare i canoni, privi di ritenuta e cpa, a storno del costo di locazione; fatturare i singoli canoni con iva ordinaria, senza cpa e ritenuta, e portare il costo a storno del costo di locazione.

Risposta
La fattispecie descritta nel quesito sembra riconducibile a quella di un contratto che reca un coacervo di prestazioni, rispetto alle quali viene pattuito un corrispettivo unico che i professionisti sublocatari di spazi debbano all'associazione che rende tali servizi, e pertanto si deve ritenere che il negozio non debba essere assoggettato a registrazione, in quanto, ai fini IVA, esso configura una prestazione complessa, che non può essere ricondotta a una (sub)locazione accompagnata da un insieme di altre prestazioni.

In tal senso, del resto, si è espressamente pronunciata l'Amministrazione finanziaria (Risoluzione 5 novembre 2002, n. 346/E).

Non si verte, dunque, nell'ipotesi di "operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter) ...", che in base all'art. 5, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. n. 131/1986, sono considerate, ai fini dell'obbligo di registrazione, assimilate a quelle non soggette a IVA: si è, invece, nell'ambito di operatività del criterio generale, sancito dal primo periodo della citata norma, in forza del quale "Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto" e, quindi, la presentazione dell'atto all'ufficio sarà una semplice facoltà delle parti (ad esempio, al fine di fornire data certa alle pattuizioni in esso contenute), ma non una necessità.


Fonte IPSOA

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