Dal 15 settembre sarà possibile presentare le domande per la sanatoria dei lavoratori stranieri, presenti in Italia almeno dal 31 dicembre 2011. L'articolo 5 del Dlgs 16 luglio 2012, n. 109, in vigore dal 09 agosto, consente infatti ai datori di lavoro italiani, comunitari o stranieri in possesso della carta di soggiorno, di presentare un'istanza telematica allo Sportello unico per l'immigrazione per far emergere il rapporto di lavoro. Per i rapporti di lavoro subordinato, l'orario di lavoro dichiarato dovrà essere necessariamente a tempo pieno; per le colf e le badanti, invece, sarà possibile regolarizzare anche un rapporto di lavoro part-time di venti ore settimanali. Il Dlgs 109/2012 prevede che la domanda non possa essere presentata dai datori di lavoro condannati per favoreggiamento all'immigrazione clandestina o per sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603 bis del Codice penale (caporalato). Non sono ammessi alla sanatoria neppure i datori di lavoro che hanno ottenuto un nulla osta al lavoro nell'ambito del decreto flussi, ma che poi non si sono presentati allo Sportello unico per la firma del contratto di soggiorno e per la successiva assunzione del lavoratore. Prima della presentazione della domanda, è anche previsto che il datore di lavoro versi un contributo di emersione pari a mille euro per ciascun lavoratore da sanare, secondo le modalità che saranno definite nel decreto interministeriale di cui si attende l'emanazione, che prevederà anche il percorso da seguire per la regolarizzazione della posizione contributiva, fiscale e retributiva relativa agli ultimi sei mesi del rapporto di lavoro, o all'effettivo periodo di occupazione. Punto centrale della procedura è, comunque, la documentazione, proveniente da una pubblica amministrazione, attestante la presenza certa dello straniero in Italia in data anteriore al 31 dicembre 2011. Si è pensato al riguardo, ad esempio, ad un certificato di ricovero ospedaliero del lavoratore clandestino; forse si potrebbe aggiungere l'ipotesi di un modulo d'iscrizione a un servizio comunale (mensa scolastica o asilo nido di un figlio). In tal senso, le precisazioni ministeriali saranno quanto mai necessarie proprio perché, per la prima volta, si sceglie la strada che un soggetto pubblico e non il datore di lavoro certifichi (o meglio abbia già certificato) la presenza dello straniero sul territorio italiano. Le domande potranno essere presentate a partire dal 15 settembre e fino al 15 ottobre. Potranno provvedervi direttamente i datori di lavoro o chiedere assistenza ai consulenti abilitati o ai patronati. In questo periodo il rapporto di lavoro con lo straniero prosegue regolarmente fino alla convocazione dello sportello unico per l'immigrazione. Fino al termine della procedura il lavoratore straniero non potrà essere espulso e il datore di lavoro non potrà essere gravato dagli illeciti amministrativi e penali connessi all'irregolare rapporto di lavoro. Una volta che l'iter della domanda sarà completato, lo Sportello unico provvederà a convocare il datore di lavoro e lo straniero per la firma del contratto di soggiorno che sarà il viatico per il successivo rilascio del permesso di soggiorno. Fonte: Il Sole 24 ore 09/08/2012

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